Le fattispecie di incompatibilità per i componenti della commissione di concorso non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea a incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell’integrazione della fattispecie pervista dal citato articolo 35, comma 3, lettera e), Dlgs n. 165 del 2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso.
È quanto affermato dalla recente sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione IV, del 30 settembre 2024, n.16903 con la quale è stato altresì precisato che «l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l’incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione».
