Anche i concorrenti non aggiudicatari sono tenuti ad assolvere l’importa di bollo. Ciò deve avvenire nel corso della procedura selettiva.
Sono queste le conclusioni che si ricavano dalla lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, riferite alla nuova disciplina contenuta, in materia, nell’art. 18 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Le previsioni contenute nell’art. 18 e nell’allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023
Il comma 10 dell’art. 18 del Codice stabilisce che, con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice, viene individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.
L’allegato I.4 dispone che il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all’allegato medesimo.
L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate avente natura non regolamentare sono adottate individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Le previsioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023
L’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare, partendo dall’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, giunge alla conclusione che in relazione agli atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto, vada assolta l’imposta di bollo, ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario.
Quest’ultimo, infatti, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui dovuta complessivamente, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.
Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino alla concorrenza dell’importo già dovuto.
Quali gli effetti nel caso in cui il concorrente abbia pagato, in fase di gara, di più di quanto dovuto in sede di stipula del contratto, in base allo scaglione del valore del contratto non è stato oggetto di precisazione nel testo della circolare. Sicuramente viene maturato un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere oggetto di successivo rimborso o compensazione con altri eventuali debiti maturati nei confronti della medesima Agenzia
