Nei concorsi pubblici, una clausola del bando formulata in modo generico sull’assenza di condanne o procedimenti penali non può giustificare l’esclusione automatica del candidato che non abbia dichiarato un carico pendente per un reato che, in concreto, non impedisce la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
L’obbligo di dichiarazione va quindi circoscritto ai soli procedimenti relativi a reati che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che solo l’omissione di questi ultimi può produrre effetti espulsivi automatici.
È quanto chiarito dal Tar Campania Napoli, sezione II, sentenza 9 gennaio 2026, n. 125.
Quando si partecipa a un concorso pubblico, tra i requisiti fondamentali richiesti ai candidati figura spesso la dichiarazione di “non aver riportato condanne penali”. Ma cosa significa esattamente? Quali conseguenze ha sulla partecipazione a un concorso l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso o di condanne passate?
Questo requisito non è solo una formalità, ma una condizione essenziale per garantire che i futuri dipendenti pubblici rispettino determinati standard di integrità e affidabilità. Tuttavia, non tutte le condanne penali comportano automaticamente l’esclusione da un concorso: la legge prevede specifiche situazioni in cui la partecipazione è ancora possibile.
Uno dei requisiti più comuni nei bandi di concorso pubblico è l’assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Questo criterio è previsto per garantire che chi lavora nella Pubblica Amministrazione rispetti determinati standard di integrità e affidabilità.
In particolare, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso che possano impedire la costituzione di un rapporto di lavoro con l’ente pubblico.
Il requisito di “non aver riportato condanne penali” nei concorsi pubblici trova fondamento in diverse normative, tra cui:
- Articolo 2, comma 1, lettera g) del DPR 487/1994 – stabilisce che tra i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici vi sia l’assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
- Articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) – regola le assunzioni nella PA e prevede il rispetto di requisiti di idoneità morale e giuridica.
- Articolo 58 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) – per gli enti locali, stabilisce le cause di incompatibilità e decadenza dall’incarico.
Alcuni reati prevedono l’interdizione dai pubblici uffici come sanzione accessoria. Tra questi:
- Corruzione e concussione (artt. 317-322 Codice Penale)
- (Abrogato) Peculato e abuso d’ufficio (artt. 314-323 c.p.), anche se non proprio tutte le condotte che lo integravano rimarranno prive di rilievo penale come dimostra l’introduzione dell’art. 314 bis c.p. da parte del D.L. 4.7.2024 n.11 gen 2025
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (falsità in atti, rivelazione di segreti d’ufficio, ecc.)
- Reati gravi come associazione a delinquere, mafia, terrorismo
Se una condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici, il candidato non può partecipare a concorsi pubblici fino a quando tale interdizione è in vigore.
