La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII del 13 febbraio 2025, n. 1210 riguarda l’onere della prova nella dimostrazione della convocazione nei concorsi pubblici.
La suddetta sentenza afferma che nel contesto delle procedure concorsuali pubbliche, l’onere della prova relativo alla corretta convocazione dei candidati per le prove selettive grava sull’Amministrazione, che non può limitarsi a dimostrare l’invio della comunicazione, bensì deve fornire prova certa e inequivocabile della sua effettiva ricezione da parte dell’interessato.
La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale o la semplice trasmissione di un’email senza riscontro documentale dell’avvenuta consegna, non assolvono l’Amministrazione dal dovere di garantire un’effettiva ed individuale comunicazione al candidato.
In assenza di prova della ricezione della convocazione, l’esclusione dalla procedura concorsuale risulta illegittima e contraria ai principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Non è altresì ammissibile, in sede di appello, la produzione di nuovi documenti non presentati nel giudizio di primo grado, a meno che non sussista una necessità istruttoria sopravvenuta o la dimostrazione che la loro produzione fosse impossibile in precedenza.
