Concorso annullato: il contratto di lavoro è nullo

       La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 30478/2024 ha ritenuto che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene…

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       La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 30478/2024 ha ritenuto che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (Cass., Sez. L, 17 gennaio 2022, n. 1307). 

      Nella specie, non è in contestazione che il candidato non possedesse i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, a prescindere da ogni considerazione sulla efficacia o meno di giudicato della decisione assunta sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, sussisteva il vizio originario del contratto alla luce del principio affermato dalla medesima Corte di cassazione.

      Infatti, l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale dà luogo ad un vizio genetico del contratto che è riconducibile alla nullità testuale di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, considerato il tenore letterale della disposizione ed anche la genesi della norma (in tal senso Cass., Sez. L, 07/05/2019, n. 11951), non senza aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente affermato che anche la nullità cd. virtuale, ossia non espressamente sancita dal legislatore, rientra nella nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., come nel caso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato in violazione delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente (Cass., Sez. U, 22/02/2023, n. 5542).

    Con delibera della giunta provinciale del 24 settembre 1998 la Provincia di Alessandria ha avviato una procedura concorsuale per titoli ed esami volta all’assunzione di un dirigente amministrativo e con successiva determina della direzione risorse umane era stato adottato il bando per la relativa procedura concorsuale.

    In esito al citato concorso la Provincia di Alessandria h approvato la graduatoria e disposto l’assunzione a tempo indeterminato di A.A., procedendo in data 14 settembre 1999 alla stipula del contratto individuale di lavoro e all’attribuzione dell’incarico di dirigente.

     Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 2 novembre 1999 il secondo classificato aveva impugnato gli atti della procedura sostenendo l’illegittimità dell’aggiudicazione perché il dottor A.A.non possedeva il periodo di 5 anni di esperienza in servizio tra i requisiti richiesti;

– con D.P.R. 23 marzo 2004 era stato accolto il ricorso straordinario sulla base di un parere espresso dal Consiglio di Stato;

– i ricorsi proposti successivamente dalla Provincia di Alessandria e dal dott. A.A. era stati rigettati dal Tar Lazio e quindi dichiarati inammissibili dal Consiglio di Stato;

– dopo l’esecuzione del rapporto dal 14 settembre 1999 al 14 ottobre 2015, con determina dirigenziale del 14 ottobre 2015 la Provincia di Alessandria aveva preso atto del disposto del D.P.R. 23 marzo 2004 e, visto l’annullamento degli atti amministrativi che avevano costituito il presupposto del contratto di lavoro con il A.A. quale dirigente, aveva dichiarato l’effetto caducatorio determinato dal predetto D.P.R. sul contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto con il A.A.;

– inoltre, con decreto del Presidente della Provincia del 15 ottobre 2015, la medesima Provincia aveva preso atto dell’avvenuta conclusione della procedura avviata con comunicazione del 17 aprile 2015 nei confronti del dipendente A.A. e, all’esito della stessa, si era verificata la cessazione dell’incarico con decorrenza per l’appunto dal 14 ottobre 2015;

– il 15 ottobre 2015 il dottor A.A. aveva sottoscritto un nuovo contratto individuale a tempo indeterminato sostitutivo di quello dirigenziale.

    Ciò posto, alla luce dell’orientamento consolidato della medesima Corte di cassazione secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (così, fra molte, Cass., Sez. L, 17 gennaio 2022, n. 1307).

      Pertanto, nel pubblico impiego privatizzato l’annullamento della procedura concorsuale a monte comporta l’automatica caducazione del contratto di lavoro tra la Pa e il vincitore assunto, anche in difetto di specifiche previsioni contenute nel bando di concorso o nel contratto stesso.

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