Conflitti di interesse del presidente di commissione incaricato da chi ha parenti partecipanti al concorso

La sentenza del Tar Sicilia, Sezione V, 10.12.2024, n. 3412 non convince del tutto. Il Tar annulla il provvedimento di nomina di una commissione esaminatrice di un concorso in autotutela, per conflitto di interessi del dirigente che ha designato il presidente della commissione, consistente nel legame di parentela tra designante ed un concorrente, per altro…

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La sentenza del Tar Sicilia, Sezione V, 10.12.2024, n. 3412 non convince del tutto. Il Tar annulla il provvedimento di nomina di una commissione esaminatrice di un concorso in autotutela, per conflitto di interessi del dirigente che ha designato il presidente della commissione, consistente nel legame di parentela tra designante ed un concorrente, per altro classificatosi primo in graduatoria.

Secondo il Tar, nella sostanza, il modus operandi concreto della commissione, la circostanza che la valutazione del presidente non era in grado di influenzare la decisione, la divisibilità delle designazioni tale da non comportare illegittimità della composizione del collegio nel suo complesso, comportano l’illegittimità dell’annullamento in autotutela della nomina e la necessità di salvaguardare l’operato amministrativo e gli atti concorsuali gestiti.

Dando per vero e corretto che il sistema selettivo adottato, per la propria asetticità, non era tale da comportare l’invalidazione degli atti della procedura concorsuale, i giudici comunque forniscono una lettura riduttiva e fuorviante della normativa anticorruzione.

Infatti, il dirigente generale che ha incaricato la commissione in un concorso al quale partecipava un proprio parente è certamente incorso nel conflitto di interessi.

Non si deve dimenticare che sia l’articolo 6-bis della legge 241/1990, sia gli articoli 6 e 7 del dPR 62/2023 impongono l’astensione nel caso di conflitto di interessi anche solo “potenziale”.

Vi sono pochissimi dubbi sul rischio di condizionamento incombente su un presidente di una commissione di concorso, designato dalla persona fisica legata da un legame di parentela con uno dei partecipanti.

Che, poi, il designato e la commissione, anche grazie ad un sistema selettivo fortemente oggettivizzato e tecnico, grazie all’utilizzo di un sistema di prova scritta con domande a risposta multipla predisposte da un’azienda terza, estratte a sorte e corrette in modo automatizzato, abbiano operato in modo corretto e specchiato è circostanza della quale non è lecito dubitare, ma irrilevante.

La sola potenzialità del conflitto di interessi retrostante la composizione della commissione inficia la procedura concorsuale sebbene nei fatti, secondo il Tar, “non ha sortito effetti sul corretto e imparziale svolgimento della procedura concorsuale”.

Infatti, la disciplina anticorruzione, essendo tesa a conoscere e prevenire i rischi, non ha riguardo al sollievo postumo consistente nel verificare che il conflitto di interessi non abbia inficiato la corretta ed imparziale azione amministrativa; al contrario, impone di adottare le misure necessarie ad evitare che la mancata astensione dall’agire da parte del soggetto in conflitto possa far passare il rischio dallo stato potenziale a quello attuale, per quanto poi, per fattori contingenti, interni o anche solo esogeni, gli esiti del conflitto di interessi non siano consistiti in una gestione contraria a legge.

La configurazione del conflitto di interessi anche come solo potenziale lo oggettivizza, sicchè al giudice non è dato il potere di valutare nel merito nè l’intensità del conflitto, nè se, nonostante il conflitto, la gestione sia comunque avvenuta correttamente.

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