L’assenza di regole precise per determinare la rappresentatività a livello decentrato fa sì che in sede di prassi (pareri Aran), dottrina e la sparuta giurisprudenza, si affermi che il contratto decentrato è valido sia in assenza della sottoscrizione della Rsu, sia in assenza della sottoscrizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl.
In una situazione magmatica come questa, appaiono oggettivamente petizioni di principio un po’ forzate quelle che l’Aran da sempre evidenzia, secondo le quali occorre perseguire comunque la “pace sociale”.
Sotto questo aspetto, il parere dell’Aran Id: 36585 appare non condivisibile. Pur trattandosi di espressione di autonomia di diritto privato, la contrattazione decentrata integrativa deve comunque obbedire ai principi generali anche di natura pubblicistica di perseguimento dell’interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse: non a caso, gli errori nella destinazione e gestione delle risorse decentrate comportano responsabilità erariale.
La ricerca della “pace sociale” non può essere un fine, ma semplicemente un mezzo. Se così non fosse, basterebbe un sapiente meccanismo ostruzionistico da parte di qualcuno dei soggetti di parte sindacale per impedire ad libitum la sottoscrizione dei contratti decentrati, cagionando rischi gestionali di non poco conto.
Pare, pertanto, che la parte pubblica non possa e non debba restare condizionata dalla ricerca dell’ecumenismo a tutti i costi. In una negoziazione, ciascuna parte si deve assumere le responsabilità connesse all’esercizio dei propri poteri di autonoma decisione.
Per altro, la legge prima e i contratti collettivi nazionali, poi, prevedono un rimedio, che nel caso di stallo della contrattazione produttivo di conseguenze negative sulla gestione va considerato obbligatorio: la sottoscrizione dell’atto unilaterale temporaneamente sostitutivo del contratto decentrato.
La presenza di questo strumento è peculiare e specifica del solo ordinamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche proprio perchè interessi pubblici di natura generale e finanziaria influenzano in modo pervasivo l’operato in particolare della PA.
Appare certamente contraddittorio affermare che vada perseguita a tutti i costi la “pace sociale”, quando invece la norma addirittura impone alla PA di superare ostruzionismi nelle contrattazioni col mezzo dell’atto unilaterale.
Oggetto del contratto non è la “pace sociale”. Ovvio è che se le trattative conseguono il più largo consenso è certamente meglio. Ma si riesce a raccogliere solo il consenso che risulti possibile e la possibilità è data non tanto dai contenuti della contrattazione, bensì dalla disposizione d’animo di chi partecipa alle trattative. Se vincoli normativi e finanziari impediscono di andare oltre certi confini, detta predisposizione d’animo favorevole invece a varcare tali limiti, non può giustificare che la ricerca della “pace sociale” sfoci in clausole contrattuali non corrette.
D’altra parte, sempre la legge prevede un altro rimedio proprio contro un modo vizioso di intendere la ricerca del consenso. Si tratta della nullità ex lege di ogni clausola simile, posta dall’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001: “…Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. …”.
Pertanto, considerando anche la necessità di sottoscrivere i contratti decentrati in tempo perchè la spesa connessa possa essere impegnata a valere sull’anno di riferimento e gli istituti ivi disciplinati dispieghino la propria efficacia, anche organizzativa, senza ritardo, le disposizioni normative vigenti convincono che la PA non può e non deve stare troppo a ricercare “pace sociale”. Occorre formare titoli legittimi per una corretta ed utile gestione delle risorse.
Se alcune o tutte delle organizzazioni territoriali, oppure la Rsu, ritengano di non convenire sulle trattative, laddove si tratti di rischiare il superamento di vincoli invalicabili, è doveroso fermare la negoziazione col consenso nella dimensione reperita, rassegnandosi all’assenza dell’unanimità.
E’ invece fondamentale che la PA, avvii la negoziazione aprendo sempre le trattative nei confronti di OO.SS. firmatarie del CCNL. Un’esclusione “senza alcuna forma di motivazione che evidenzi la trasparenza della scelta” infatti, costituisce “condotta antisindacale posto che – così facendo – si è venuto a creare una sorta di “monopolio sindacale” le cui ragioni rimangono incomprensibili ( cfr., per un caso analogo, Trib. Busto Arsizio 25/10/2019, n. 359). Appare evidente che si tratta di circostanza di fatto che è ben lungi dall’integrare la ricerca, in omaggio ai principi di correttezza e buona fede, del “maggior consenso possibile”” (Tribunale del lavoro di Roma, 9.7.2022).
