L’ordinanza della Cassazione 25 giugno 2025, n. 17019 è l’ennesima dimostrazione che la giurisdizione ordinaria, pur essendo ormai da tempo titolare della giurisdizione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, delle regole speciali relative a tali rapporti, capisce poco.
Sul piano sostanziale la pronuncia è ineccepibile: infatti, dichiara inammissibile il ricorso presentato da un comune contro la sentenza di appello che aveva confermato la configurazione di un rapporto di lavoro autonomo come solo simulato e posto a nascondere un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.
Osserva la Cassazione che i giudici territoriali avevano basati le proprie decisioni su “prove legittimamente acquisite in primo grado, compresi i verbali delle testimonianze, che il controricorrente aveva lavorato dal 1999 al 2004 e che i rapporti di collaborazione autonoma erano simulati, venendo in rilievo veri rapporti di lavoro subordinato. Ha rilevato, in particolare, tenendo conto delle deposizioni dei testi, che il lavoratore “doveva soggiacere al potere gerarchico direttivo del datore di lavoro “rappresentato dai dirigenti”, svolgere i compiti del tecnico comunale senza margini di autonomia, osservare un orario di lavoro predeterminato, il tutto a fronte di una retribuzione costituita da compenso di importo fisso”.
Il fatto in sé narra di un fenomeno frequentissimo, cioè l’apparente acquisizione di prestazioni professionali, posta in essere per aggirare gli obblighi di concorso pubblico ed instaurare con gli incaricati prestazioni nella sostanza subordinate, essendo totalmente assenti gli elementi qualificanti delle prestazioni autonome, identificati dall’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001 (norma che forse sarebbe da riscrivere con ulteriore chiarezza, per quanto è con ogni evidenza l’assenza di controlli preventivi esterni di legittimità degli atti amministrativi la causa del proliferare di provvedimenti illegittimi come questi).
Sugli incarichi esiste una giurisprudenza praticamente sterminata della Corte dei conti, da cui si evince quanto diffuse siano le illegittimità nascoste dietro di essi e quanto alte siano le probabilità di interventi del giudice ordinario a tutela della posizione del lavoratore.
Le PA, applicando in modo manifestamente e colpevolmente erroneo le disposizioni dell’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001 si espongono ad una responsabilità a tenaglia: da una parte, quella erariale, dovuta all’attivazione di incarichi non sorretti da condizioni e presupposti per la legittimità della spesa; dall’altra, a quella civile, conseguente proprio alla simulazione dei contratti autonomi, responsabilità che a sua volta può far scaturire ulteriore responsabilità erariale, legata al risarcimento del danno.
Nulla di strano, dunque, che i giudici del lavoro nel caso di specie, emblematico di migliaia di altri simili, abbiano accolto le doglianze dell’incaricato, scoprendo la simulazione e qualificando il rapporto come lavoro subordinato.
Quel che stona, però, è che i giudici territoriali – e la Cassazione nulla obietta sul punto – hanno condannato il comune “a titolo di risarcimento del danno da abuso dei contratti a termine”.
Ora, se l’insieme delle sentenze che si sono occupate del caso è corretto in via di sostanza, è il titolo del risarcimento del danno a non persuadere affatto.
All’epoca degli incarichi oggetto del contenzioso, occorsi tra il 1999 e il 2004, l’articolo 7 del d.lgs 165/2001 era ancora privo delle molte specificazioni di dettaglio delle condizioni legittimanti e l’unica norma che fissava le conseguenze di illegittimità nella costituzione di rapporti di lavoro era l’articolo 36, comma 2, nel testo originario: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Come si nota, la norma prevedeva sì il risarcimento del danno. Ma non lo riconnetteva per nulla alla successione illegittima di rapporti di lavoro a termine, bensì alla violazione delle disposizioni imperative, contenute nel d.lgs 20/1993 prima e poi confluite nel d.lgs 165/2001, sulla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA. L’articolo 36, comma 2, all’epoca espandeva la propria portata anche agli incarichi di lavoro autonomo.
Dunque, il titolo di risarcimento non era affatto la successione dei contratti a termine. A ben vedere, l’azione della PA sarebbe stata comunque illegittima e soggetta a risarcimento del danno anche se l’incarico fosse stato uno solo, mai né prorogato, né reiterato: il risarcimento, infatti, scaturiva dall’illegittimità in sé della costituzione del rapporto di lavoro, che portava alla trasformazione della controprestazione della PA da un lecito debito sinallagmatico ad un illecito, da regolare in base all’articolo 2126 del codice civile.
Si conferma, quindi, che i giudici ordinari e la stessa Cassazione zoppicano sempre moltissimo nell’individuazione corretta delle regole del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, per la loro specialità poco conosciute e spesso non applicate o male interpretate.
