Criteri interpretativi dei bandi per l’accesso al pubblico impiego.

     La recente sentenza del Tar Sicilia-Palermo, Sez. IV- del 7 marzo 2025, n. 517 riguarda la possibilità o meno di assoggettare i bandi per l’accesso al pubblico impiego ad un procedimento ermeneutico inergativo volto ad evidenziare significati impliciti o inespressi.      Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate…

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     La recente sentenza del Tar Sicilia-Palermo, Sez. IV- del 7 marzo 2025, n. 517 riguarda la possibilità o meno di assoggettare i bandi per l’accesso al pubblico impiego ad un procedimento ermeneutico inergativo volto ad evidenziare significati impliciti o inespressi.

     Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. 

Ricorda il Tar che “il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione: sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva“.

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