L’importante chiarimento arriva dalle Sezione riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che nella sentenza n. 3/2026/QM/PROC hanno affermato un chiaro principio di diritto in un quadro normativo che aveva dato luogo a non poche incertezze fra i giudici contabili.
La pronuncia è di grande interesse per tutti i dipendenti pubblici per i quali il rischio di essere chiamati a rispondere delle conseguenze reputazionali che l’ente di appartenenza ha subito in conseguenza di condotte penalmente rilevanti si allarga ben al di là delle consuete casistiche della corruzione, concussione e peculato ecc. Anche reati di tipo diverso, purché dolosi, possono determinare l’apertura di un fascicolo da parte della procura contabile nella misura in cui emerga la necessità di garantire la tutela della Pubblica Amministrazione, da intendere non solo come persona giuridica pubblica, ma anche come soggetto giuridico esponenziale della collettività, al cui servizio è posta.
Il caso. La vicenda origina dalla condanna di un ex collaboratore parlamentare per associazione mafiosa (art. 416-bis del codice penale) il quale, facendo leva sulla sua fama di persona impegnata nella difesa dei diritti dei detenuti, tra i quali quelli sottoposti al regime carcerario restrittivo dell’art. 41-bis, aveva ottenuto di poter incontrare alcuni importanti esponenti criminali in modo più agevole e con minori limitazioni nello svolgimento delle relative conversazioni e ha utilizzato tali incontri per portare messaggi e scambiare informazioni, tutti strumentali agli interessi dell’organizzazione criminale.
Secondo la procura territoriale la condotta penalmente accertata sarebbe indubbiamente lesiva dell’immagine della Pubblica Amministrazione, in quanto il reo, anziché prestare la sua collaborazione per un organo politico dello Stato e, quindi, in favore dell’organizzazione statale, avrebbe prestato collaborazione per una organizzazione criminale, in frontale contrasto con gli scopi ed i valori connessi alla sua funzione. Ed anzi, proprio in forza del ruolo svolto, sarebbe riuscito ad esercitare indisturbato le funzioni di appartenente a “cosa nostra”.
La questione interpretativa. Sulla materia, si sono formati due contrapposti orientamenti interpretativi. Quello più restrittivo (Corte dei conti, Sez. FVG, n. 29/2024; Sez. Sicilia, n. 337/2024; Sez. Molise, n. 79/2021, nonché Sez. III App., n. 4/2024, n. 214/2024 e n. 66/2020; Sez. II App., n. 127/2024, n. 678/2022, n. 221/2023, n. 357/2023, n. 283/2023 e 120/2023) ammette la possibilità di agire per il danno all’immagine solo per i reati contro la PA (ossia quelli previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale), secondo la previsione dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009. Il secondo filone, invece, amplia lo spettro includendo tutti i reati basandosi sull’art. 51, co. 7, del nuovo codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016.
La soluzione. Le Sezioni riunite sposano la seconda lettura, evidenziando come il danno all’immagine sia da intendere non in senso formale e limitato alle ipotesi in cui il legislatore individui in astratto la PA quale vittima del delitto, ma come compromissione dei beni giuridici dell’integrità, funzionalità, imparzialità e buon andamento, in relazione a tutte le possibili ripercussioni negative sull’immagine dell’ente pubblico.
Pertanto, riportando al centro della questione la tutela dei valori fondamentali, il collegio ha ritenuto che l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile abbia ancorato la risarcibilità del danno all’immagine a tutti i “delitti commessi a danno” della PA, come previsto dall’art. 51, co. 7, c.g.c..
Viene quindi affermato il seguente principio di diritto. “l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”.
