Decreto “rafforzamento”: quella strana riforma ai reinquadramenti automatici dei dipendenti tramite i Ccnl

La legge di conversione del decreto “indebolimento” della PA prevede una modificaa all’articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, del d.lgs 165/2001, stabilendo che le parole: «dall’amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni». Leggiamo il testo risultante: “In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il…

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La legge di conversione del decreto “indebolimento” della PA prevede una modificaa all’articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, del d.lgs 165/2001, stabilendo che le parole: «dall’amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

Leggiamo il testo risultante: “In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza DALLE AMMINISTRAZIONI per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno”.

Una riforma abbastanza incomprensibile. In linea teorica, essa potrebbe stare a significare che le tabelle di corrispondenza finalizzate al reinquadramento dei dipendenti pubblici conseguente alla modifica dell’ordinamento professionale possano tenere conto non del lavoro prestato, senza titolo di studio, dal dipendente presso l’amministrazione di appartenenza, bensì presso qualsiasi amministrazione.

Sempre in teoria, la novella mira, quindi, a considerare l’esperienza svolta dal dipendente tenendo in considerazione il solo periodo lavorativo di almeno 5 anni, senza richiedere che il quinquennio sia maturato presso l’amministrazione dalla quale dipende al momento dell’efficacia del Ccnl che modifichi l’ordinamento professionale.

Andiamo al caso del Ccnl 16.11.2022. Come è noto, detto contratto ha totalmente travisato la disposizione normativa, creando il cortocircuito delle progressioni verticali regolate dall’articolo 13, comma 6.

Si tratta di una regolazione palesemente illegittima sul piano costituzionale e contraria a legge: i contratti collettivi nazionali di lavoro non possono disciplinare l’accesso agli impieghi, quale è la progressione verticale, né possono essere intesi come fonte che autorizzi progressioni per un numero superiore al 50% delle assunzioni previste (come stabilito sempre dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001).

Purtroppo, le parti contraenti non si sono avvedute che la norma riforma dalla legge di conversione del d.l. 44/2023, cioè il quinto periodo dell’articolo 52, comma 1-bis, non assegna ai Ccnl alcuna competenza a regolare le progressioni verticali aprendole anche a chi non possieda il titolo di studio necessario dall’esterno; il quinto periodo ha un oggetto ben definito: consente ai Ccnl solo ed esclusivamente una riqualificazione AUTOMATICAMENTE CONSEGUENTE alle tabelle di corrispondenza. Sono, quindi, tali tabelle a determinare una riqualificazione, non necessitante alcuna progressione verticale, al personale che, pur privo del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, disponga però di 5 anni di esperienza valutabili, ai fini del reinquadramento.

E’ quanto avvenuto per il personale della categoria B, posizione 1: esso è riqualificato automaticamente, dalla Tabella B del Ccnl, nell’area Operatori Esperti, pur se non disponga del titolo di studio minimo per l’accesso a tale area e, cioè, la qualifica professionale, acquisita successivamente alla terza media.

Tuttavia, la Tabella C, quella che avrebbe dovuto essere attuativa della previsione dell’articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, del d.lgs 165/2001 (ma lo vìola, perché è connessa all’illegittimo articolo 13, comma 6), come si nota non fa alcun riferimento all’esperienza quinquennale nella “amministrazione di appartenenza”, né richiede che le professionalità siano state “effettivamente utilizzate” oltre ad essere maturate:

La Tabella parla solo di esperienze maturate, ma non si riferisce:

  1. né all’effettivo utilizzo;
  2. né alla circostanza che il periodo minimo di esperienza previsto per la riqualificazione mediante progressione verticale sia stato maturato presso la medesima amministrazione.

Allora, in base a queste osservazioni, la novellazione introdotta dalla legge di conversione del d.l. 44/2023 appare meno incomprensibile. Non può ovviamente essere una riforma volta al futuro, ma solo retrospettiva: infatti, i Ccnl di riforma degli ordinamenti professionali sono già stati sottoscritti.

Quindi è una “correzione” a posteriori del testo, per adeguarlo a Ccnl che nelle tabelle di conversione non abbiano affatto tenuto conto della circostanza che gli almeno 5 anni di esperienza avrebbero dovuto essere maturati presso l’amministrazione di appartenenza.

La norma, in qualche misura, ha un effetto “sanante” dei Ccnl affetti da tale vizio, anche se rende del tutto impossibile dimostrare l’altro presupposto: l’utilizzo “effettivo” dell’esperienza e professionalità del lavoratore coinvolto nel reinquadramento automatico: come fa un ente a sapere se un dipendente, magari in servizio presso di sé da 1 anno, abbia per precedenti 4 anni di lavoro un un’altra o più amministrazioni, effettivamente utilizzato l’esperienza lavorativa alla base del reinquadramento? Una probatio diabolica del tutto inimmaginabile.

La norma, quindi, appare un intervento chirurgico, per provare a rendere un po’ più coerenti le disposizioni dei Ccnl con la disciplina dell’articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, del d.lgs 165/2001. Ma, il vulnus gravissimo della regolazione delle progressioni verticali per contratto e, perfino, in assenza di titolo di studio e con la pretesa che possano andare oltre il limite del 50% delle assunzioni complessive per concorso, non viene nemmeno minimamente sfiorato e risolto.

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