Dgue sostituibile dall’autocertificazione tradizionale per gli affidamenti sotto i 40.000 euro

Il DGUE può essere sostituito da un’autocertificazione tradizionale per gli affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000. lo precisa il Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2023. La questione relativa all’uso del DGUE La questione in merito all’utilizzo dell’autocertificazione tradizionale al posto del…

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Il DGUE può essere sostituito da un’autocertificazione tradizionale per gli affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000. lo precisa il Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2023.

La questione relativa all’uso del DGUE

La questione in merito all’utilizzo dell’autocertificazione tradizionale al posto del DGUE si era posta anche sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2026.

L’incertezza era stata risolta da ANAC con le Linee guida n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia.

L’Authority, al paragrafo 4.2.2, aveva indicat che “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti”. 

La volontà era quella di semplificare l’iter procedimentale consentendo, negli appalti di valore più modesto l’utilizzo, in alternativa al DGUE, di una dichiarazione più comprensibile e di più agevole soprattutto da parte degli operatori economici che meno frequentemente partecipano ad appalti pubblici.

L’assenza nel nuovo codice di indicazioni sull’utilizzo dell’autocertificazione tradizionale

Nel nuovo Codice e nei suoi allegati sono mancate indicazioni (o quanto meno indicazioni non ambigue) in merito alla possibilità di utilizzare l’autocertificazione tradizionale per appalti di valore modesto.

Pertanto è sorto il dubbio se fosse possibile ancora utilizzare, per gli affidamenti di valore fino a € 5.000, le regole riportate nelle Linee guida ANAC n. 4.

Qualche indicazione, in merito alla possibilità di utilizzare l’autocertificazione tradizionale, la troviamo nell’allegato II. 1, art. 3, co. 1, con riferimento alla richiesta che l’operatore economico può presentare per l’iscrizione all’albo fornitori. Viene infatti precisato che: “La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico” per la costituzione dell’albo.

Dal tenore letterale parrebbe autorizzato l’utilizzo dell’autocertificazione tradizionale.

Anche l’art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 sembrerebbe deporre verso l’autocertificazione tradizionale, come meglio evidenziato nelle righe a seguire.

Il comunicato del MIT del 30 giugno 2023

E’, infine, intervenuto il comunicato del MIT del 30 giugno 2023, che ha finalmente fornito chiare indicazioni in merito al problema evidenziato.

Il Ministero ha richiamato i contenuti dell’art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/2023: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”. 

La terminologia, pur lasciando pensare all’autocertificazione tradizionale, non elimina qualche margine di dubbio in merito all’obbligo di utilizzo del DGUE, ma poi è intervenuto, come si diceva, il comunicato del MIT che ha chiarito che per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

L’opportunità di predisporre un regolamento

Pur trattandosi di indicazioni provenienti da un soggetto autorevole, è consigliabile prevedere un’apposita disposizione da inserire all’interno di un apposito regolamento della stazione appaltante.

A suggerire l’adozione di un regolamento per gli acquisti sotto soglia è lo stesso D.Lgs. 36/2023, il quale nell’art. 3 dell’allegato II.1 dispone:

“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate: 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; 

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; 

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 

Nel regolamento, oltre a disciplinare gli aspetti suggeriti dall’art. 3, potrebbero essere fornite indicazioni in merito all’utilizzo dell’autocertificazione tradizionale al posto del DGUE, proprio nel caso di affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come chiarito dal Ministero.

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