Differenziare gli importi delle retribuzioni di è connaturato agli incarichi di Posizione Organizzativa, oggi Elevate Qualificazioni

Le conclusioni cui giunge la Cassazione con l’ordinanza 13.9.2024, n. 24574, secondo la quale il diverso importo delle retribuzioni di posizione per incarichi di posizioni organizzative non vìola il principio di parità del trattamento retributivo, sono corrette, ma la via percorsa è, invece, fuorviante. La retribuzione di posizione e risultato non è connessa all’inquadramento giuridico…

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Le conclusioni cui giunge la Cassazione con l’ordinanza 13.9.2024, n. 24574, secondo la quale il diverso importo delle retribuzioni di posizione per incarichi di posizioni organizzative non vìola il principio di parità del trattamento retributivo, sono corrette, ma la via percorsa è, invece, fuorviante.

La retribuzione di posizione e risultato non è connessa all’inquadramento giuridico dei dipendenti, ma all’incarico assegnato, il cui valore economico è soggetto ad una pesatura, da effettuare sulla base di parametri previsti dal ciascun ente.

Non è corretta l’affermazione secondo la quale non vi siano “scelte unilaterali” da parte del datore.

La Cassazione mostra di non conoscere aspetti fondamentali della disciplina delle posizioni organizzative, oggi Elevate Qualificazioni e, cioè:

  1. l’incarico è certamente scelta unilaterale del datore, per quanto la si possa far precedere da modalità di “interpello” dei dipendenti. Per altro, negli enti locali privi di dirigenti, l’incarico di EQ non viene assegnato da nessuno, ma è conseguenza necessaria ex Ccnl dell’attribuzione, assolutamente unilaterale, da parte del sindaco delle funzioni dirigenziali ai sensi degli articoli 50, comma 10 e 109, comma 2, del d.lgs 267/2000;
  2. l’entità della retribuzione di posizione trova una sua disciplina di fonte contrattuale solo di livello nazionale collettivo, ma non decentrato. Infatti, a livello “aziendale” l’articolo 5, comma 3, lettera e), del Ccnl 16.11.2022 rimette non alla contrattazione decentrata, bensì al confronto la materia riguardante “i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione”. L’articolo 7, comma 4, lettera v), rimette alla contrattazione, invece, la materia riguardante “i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ”, dunque non la “pesatura” della posizione, ma come si giunge alla retribuzione di risultato.

La determinazione del valore della retribuzione di posizione, cioè la “pesatura” è certamente atto unilaterale, tanto è vero che è oggetto del sistema di valutazione permanente, disposto dall’ente in via unilaterale, poichè oggetto di potere datoriale di natura organizzativa; non di rado, per altro, gli enti adottano tale sistema nell’ambito del regolamento di organizzazione. Ed è proprio per questa ragione che il sistema di “graduazione” o pesatura è sottratto alla contrattazione e devoluto alla relazione sindacale del confronto.

Poichè la graduazione delle funzioni è per sua stessa natura tale da differenziare le retribuzioni di posizione in esito all’applicazione di criteri che, pesando con stessi criteri situazioni diverse, possono dar vita a risultati diversi, la differenziazione delle retribuzioni di posizione è connaturata al sistema.

Oltre tutto, non si dovrebbe dimenticare che la retribuzione connessa agli incarichi di EQ è, comunque, salario accessorio, sganciato appunto dal trattamento economico fondamentale connesso all’inquadramento in una certa area contrattuale e riferito alle mansioni proprie di tale area.

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