(anche quando non rivesta il ruolo di dipendente pubblico)
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ha l’obbligo di astensione se vi è conflitto d’interessi.
Questo vale sia nel caso in cui si tratti di un dipendente della Stazione appaltante, sia nel caso di soggetto esterno.
La pronuncia, pur riguardando un caso ricadente sotto l’egida del vecchio codice, risulta attuale anche sotto la vigenza del d.lgs. 36/2023.
Lo ha rammentato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10462/2025.
Il caso affrontato
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, un Comune aveva assegnato l’incarico di direttore dell’esecuzione (D.E.C.) dell’appalto di gestione del servizio di igiene urbana del Comune.
Una delle società dell’ATI che gestiva il servizio aveva presentato un esposto, con il quale segnalava che il Direttore dell’esecuzione aveva svolto il suddetto incarico pur versando in una situazione di conflitto di interessi, a causa di plurimi rapporti di collaborazione (mai dichiarati alla stazione appaltante) intrattenuti, sia prima che nel corso dello svolgimento dell’incarico stesso, con la mandante dell’ATI affidatario.
Secondo la ricorrente, avendo il DEC dichiarato ai sensi degli artt. 45 e 46 d.P.R. 445/2000, l’assenza delle cause di esclusione, era incorso in una falsità dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000.
A seguito della ricezione dell’esposto e svolti i necessari accertamenti, il Comune aveva adottato il provvedimento di “decadenza dal beneficio ex art. 75 del DPR 445/2000”, contenente l’invito a restituire l’intera somma percepita per l’incarico di D.E.C.
Seguiva il ricorso dell’interessato, ma il giudice di prima istanza lo rigettava.
L’interessato presentava ricorso in appello, con il quale venivano sollevati molteplici profili di censura, tra i quali la circostanza che l’interessato non rivestiva la qualifica di pubblico dipendente.
La valutazione del collegio
Secondo i giudici il motivo era infondato alla luce del fatto che le Linee Guida n. 15 dell’ANAC, hanno chiarito che l’ambito soggettivo della normativa sul conflitto di interessi riguarda non solo i dipendenti in senso stretto delle pubbliche amministrazioni ma anche coloro che possano “obiettivamente influenzarne l’attività esterna”.
Nella medesima direzione si è orientata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito delle gare pubbliche ed in particolare in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi (il quale, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), l’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, e, in particolare, nel senso che il riferimento alla nozione di “personale della stazione appaltante” (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell’applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l’amministrazione rapporti di lavoro dipendente.
Conclusioni
I giudici hanno evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la nozione di conflitto d’interessi vada riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. (Consiglio di Stato Sez. V, 11/07/2017, n. 3415).
Tali acquisizioni giurisprudenziali sono state oggetto di esplicita codificazione da parte del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 16, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36).
Inoltre, i giudici hanno rilevato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 42 d.lgs. 50/2016, le disposizioni dei precedenti commi sul conflitto di interessi “valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici”.
