Chi si ricorda dell’assurdità delle “procedure idoneative” per l’assunzione dei dirigenti a contratto ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 165/2001?
Per chi scrive il ricordo e l’analisi di tale forzatura logica e giuridica è ben presente. In estrema sintesi, la tesi, fatta anche propria incomprensibilmente dal Consiglio di stato, è che le selezioni per assumere i dirigenti a contratto non sarebbero vere e proprie selezioni, bensì solo modalità per raccogliere le candidature di chi reputi di possedere i requisiti previsti dall’avviso, individuare quelle rispondenti e rimettere poi al sindaco una short list, dalla quale il primo cittadino possa scegliere a piacimento su base “fiduciaria”.
Tutto ciò, quindi, sul presupposto che le assunzioni a contratto non passino per procedure selettive e comparative, ma appunto fiduciarie.
Utilizziamo le parole di Palazzo Spada, Consiglio di Stato Sezione V del 29.5.2017: “L’art. 110, comma 1, t.u.e.l., regolante la procedura, prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato “previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” … la procedura selettiva in contestazione non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi. Tale procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale. Di ciò si trae in particolare conferma dagli atti di conferimento dell’incarico a favore del controinteressato dott. Go. impugnati con motivi aggiunti dal dott. La… In essi non compare alcuna graduatoria, ma solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato selezionato dall’amministrazione… Al riguardo devono essere richiamati i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico invece costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571)”.
Sulla base di queste argomentazioni, il Consiglio di Stato e la Cassazione ritengono che le procedure di assunzione dei dirigenti a contratto appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo.
Ma, colpo di scena, tra gli emendamenti alla legge di conversione del d.l. 75/2023 ne spunta uno gustosissimo: “I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente”.
Ma che sfortuna! Proprio quando il Parlamento, accogliendo finalmente le spinte dei sindaci a stabilizzare i dirigenti a contratto a tempo determinato e a favorire il passaggio dei funzionari alla carriera dirigenziale, guarda che intoppo: i 36 mesi di servizio maturati “con pieno merito” (sia chiaro) non bastano. Occorre, infatti, che il dirigente o il funzionario a termine per godere della succulenta riserva nei concorsi sia stato a suo tempo assunto con procedure selettive e comparative: proprio quello che, secondo Palazzo Spada non sono le selezioni per le assunzioni dei dirigenti a contratto.
Come noto, i comuni non se lo sono fatti dire due volte: a parte che già da tempo le “selezioni” per gli incarichi a contratto erano solo un’apparenza amministrativa per far ricadere l’incarico sul soggetto individuato ben prima, hanno comunque largheggiato di procedure “idoneative” non concorsuali e non selettive e comparative, perché pareva brutto contro la modernità e managerialità della scelta del “maggiormente idoneo” ma comunque fiduciaria.
E ora, chi glielo dice a quei dirigenti e funzionari assunti a termine, ma senza procedure selettive e comparative, che parevano così belle fino a poco fa, che non potranno partecipare all’imbarcata-stabilizzazione ideata dal Legislatore?
Vuoi scommettere, però, che improvvisamente le selezioni “idoneative”= bello, passeranno invece a selezioni “idoneative”= brutto e che, ma sì, in fondo una base di selettività e comparazione si potrà ravvisare anche in quelle procedure assunzionali? Non sia mai si perdesse l’occasione di far entrare definitivamente nei ranghi della PA dirigenti e funzionari assunti a contratto “con pieno merito”.
Se, poi, qualcuno spiegasse cosa sia questo “pieno merito”, come lo si desume, come lo si misura, non sarebbe male. Dite che basterà la “fiducia” sulla base della quale pur sempre la procedura (non più “idoneativa”, per carità!) di reclutamento si era conclusa?
