Gli istituti dettati per il personale dipendente si estendono ai dirigenti ed ai segretari: può essere così sintetizzato il tratto caratterizzante la “Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i Dirigenti dell’area delle funzioni locali e regionali, per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali della Sanità e per i Segretari Comunali e Provinciali” che è stata sottoscritta lo scorso lunedì 11 dicembre tra Aran e sindacati rappresentativi (Fedirest, Cisl FP, FP Cgil, Uil FPL ed UNSCP).
In particolare, viene prevista la maggiorazione del trattamento economico dei dirigenti in caso di convenzione per la gestione associata, si dà corso alla rivisitazione delle regole che presiedono alla loro indennità di risultato, sono revisionate le regole per il patrocinio legale.
Si devono inoltre aggiungere, per i segretari comunali e provinciali, il superamento del contratto decentrato integrativo dei segretari e le rilevanti modifiche che vengono apportate al loro trattamento economico accessorio.
Ricordiamo che la stipula definitiva arriverà solo dopo l’autorizzazione del comitato di settore e del Governo e la verifica positiva da parte della Corte dei Conti, quindi molto probabilmente nel corso del prossimo mese di marzo.
LA SINTESI
Riproponendo le scelte del contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 dicembre 2020, relativo al triennio 2016/2018, il testo è strutturato in una parte comune ed in 3 sezioni speciali, dedicate rispettivamente ai dirigenti, ai dirigenti non medici della sanità (che dal prossimo contratto nazionale dovrebbero tornare ad essere compresi nell’area dei colleghi medici della sanità) e dei segretari. Sono interessati complessivamente circa 13.640 unità, la maggior parte dei quali sono dirigenti delle funzioni locali e regionali.
Un primo gruppo di disposizioni riscrive le regole dettate per la disciplina delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla informazione, che diventa necessariamente preventiva, e del confronto (sia per le procedure che le materia), nonché con la introduzione del vincolo di avviare di norma la contrattazione previa costituzione del fondo entro il mese di aprile.
Sempre nella parte comune si devono segnalare la nuova disciplina del lavoro agile e del cd mentoring, nonché il periodo di prova e l’ampliamento delle tutele per le cd terapie salvavita, le disposizioni in favore delle donne vittime di violenza, le assenze, le coperture assicurative, il welfare integrativo e la formazione.
Nella sezione dei dirigenti è stato disciplinato il ricorso alla convenzione tra più enti. Viene superata la la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale, si dà corso ad una nuova disciplina della loro retribuzione di posizione, nonché alla modifica del meccanismo per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, alla incentivazione per i segretari utilizzati dalle unioni e per quelli dei Comuni capoluogo, nonché alla nuova disciplina delle indennità di reggenza e supplenza e degli incarichi ad interim.
LE RELAZIONI SINDACALI
Una prima importante novità è la estensione ai dirigenti delle disposizioni dettate dal contratto nazionale del personale dipendente.
L’informazione diventa esclusivamente preventiva, fermo restando che non è necessario trasmettere una copia della proposta di atto, essendo sufficiente la fornitura degli elementi caratterizzanti. Si conferma che la programmazione del fabbisogno è oggetto di semplice informazione preventiva, senza che ne possa scaturire l’attivazione del confronto e questa forma di relazione sindacale è estesa a tutti gli atti di organizzazione.
Gli incontri in cui si articola il confronto devono necessariamente avvenire entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta. Viene raddoppiato a 30 giorni l’arco temporale entro cui esso si svolge, anche in questo caso analogamente alle regole in vigore per i dipendenti. Viene precisato che per i segretari esso si svolge a livello nazionale e la parte pubblica è in tal caso rappresentata dal Ministero dell’Interno, dall’Anci e dall’Upi.
Per i dirigenti il confronto si estende, oltre che ai criteri di graduazione degli incarichi (con l’obbligo di tenere conto delle specificità della polizia locale e dell’avvocatura), alla metodologia di valutazione, agli ambiti della risoluzione consensuale, alla formazione, ai criteri ed alle procedure per il conferimento degli incarichi ed alle materie oggetto di contrattazione negli enti in cui questa forma di relazione non può essere attivata, anche alle modalità attuative del lavoro agile, compresa la individuazione di quelle escluse e le priorità di accesso, ed alle materie di competenza dell’Organismo paritetico per l’innovazione, ove non istituto.
Le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa sono la ripartizione del fondo, i criteri per la erogazione della indennità di risultato, la individuazione della maggiorazione della retribuzione di risultato sia nel caso di conferimento di incarichi ad interim, sia -scelta che modifica le precedenti disposizioni contrattuali- nel caso di conferimento di altri incarichi, tra cui a titolo esemplificativo, quelli di responsabile anticorruzione e per la trasparenza, della transizione digitale e di data protection officer, del welfare integrativo, delle incentivazioni previste da leggi, di coloro che possono essere esonerati dagli scioperi, dell’applicazione della clausola di salvaguardia in caso di conferimento di incarichi di minore rilievo, dei compensi agli avvocati per i successi nei contenziosi in cui rappresentano l’ente, del trattamento economico dei dirigenti in distacco sindacale e delle linee guida in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Viene ripresa la clausola già introdotta per i dipendenti, per la quale le amministrazioni sono impegnate ad avviare la contrattazione decentrata entro il mese di aprile, nel contempo dovendo fornire ai soggetti sindacali le informazioni sulla costituzione del fondo. Tale clausola opera, come per il personale, in stretta connessione con l’adozione degli “strumenti di programmazione e di rendicontazione”, quindi il bilancio preventivo, il PIAO, il PEG ed il conto consuntivo.
IL PATROCINIO LEGALE
Le amministrazioni locali e regionali possono assumere direttamente fin dall’avvio le spese legali per i procedimenti in cui sono imputati propri dirigenti e segretari a condizione che l’avvocato sia individuato dall’ente; se il dirigente o segretario insiste per scegliere direttamente il proprio difensore, spetta a lui l’onere della corresponsione di tali compensi, fermo restando che in caso di assoluzione in via definitiva avrà il diritto di chiedere all’ente il rimborso di tali oneri. Tali scelte riprendono le previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022 per il personale dipendente.
Alle amministrazioni è richiesto di verificare fin da subito se maturano gli estremi del conflitto di interessi, anche potenziale.
La misura massima del rimborso che l’ente può riconoscere è comunque fissata negli oneri che l’ente avrebbe sostenuto nel caso in cui il dirigente avesse accettato il legale individuato dall’ente.
LA INDENNITA’ DI RISULTATO DEI DIRIGENTI
Differenziazione della indennità di risultato sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione delle performance, così da assegnare un compenso ulteriore ed aggiuntivo a coloro che hanno ottenuto la valutazione più elevata, nonchè del numero di dirigenti in servizio nell’amministrazione e possibilità di subordinare la erogazione di tale compenso alla valutazione positiva su specifici obiettivi individuati dall’ente.
Viene riproposta la differenziazione della indennità di risultato, con la previsione di un premio aggiuntivo per i dirigenti che hanno ottenuto la valutazione più elevata: ricordiamo che essa si applica anche al personale dipendente.
L’ipotesi di contratto detta il principio di carattere generale della assoluta necessità che si dia applicazione al principio della “selettività” nella erogazione di questa forma di incentivazione. Viene inoltre aggiunto che spetta alla contrattazione decentrata stabilire tanto la misura della differenziazione, nel rispetto delle soglie minime prima indicate, quanto la quantità limitata di dirigenti che hanno titolo ad ottenere questo compenso.
Rimane infine confermato che almeno il 15% del fondo per il salario accessorio dei dirigenti deve essere destinato al finanziamento della indennità di risultato.
I SEGRETARI
Superamento del contratto collettivo decentrato integrativo; fissazione del minimo e del massimo della retribuzione di posizione, con la previsione di possibili incrementi nei comuni capiluogo, nelle città metropolitane e nelle province; modifiche delle regole per la erogazione della indennità di risultato; riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione di posizione ai segretari delle unioni di comuni; disciplina delle indennità di reggenza e supplenza.
Il superamento del CCDI costituisce uno “strappo” rispetto ai principi di carattere generale dettati dall’ordinamento e che prevedono l’articolazione della contrattazione su due livelli: il CCNL ed i contratti decentrati integrativi.
Si deve però sottolineare che gli ultimi contratti decentrati sono stati stipulati ancora con l’Agenzia e che non si è pervenuto ad intese con il Viminale. Ciò dimostra nei fatti ed anche al di là delle volontà dichiarate una sostanziale sfiducia nel modo in cui fino ad ora il Ministero dell’Interno ha svolto il proprio ruolo di datore di lavoro dei segretari.
Tra le soglie minima e massima, gli enti decidono la misura concreta della retribuzione di posizione, utilizzando come criteri di graduazione la complessità, l’assegnazione di funzioni e compiti ulteriori, le condizioni di disagio, con un possibile aumento, con un aumento per i comuni capoluogo, le province, le città metropolitane, nonché per quelli delle unioni a condizione che la somma degli abitanti dei comuni che aderiscono ad essa corrisponda a quella della fascia superiore.
Le nuove regole per i segretari comunali e provinciali entreranno in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione definitiva, quindi verosimilmente alla fine della prossima estate.
