La recente sentenza del Consiglio di stato, Sez. VII, del 27 giugno 2024, n. 5708 riguarda la ostensibilità o meno della relazione predisposta dalla Commissione di concorso di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario, successivamente all’annullamento in sede giurisdizionale (s.g.) della medesima procedura concorsuale.
La citata pronuncia afferma che non può essere accordato il diritto di accesso ex artt. 22 e segg. Legge n. 241/1990 in relazione ad una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia della relazione della Commissione di concorso di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario, ove si tratti di una relazione:
a) elaborata ex post dalla Commissione di concorso, a seguito dell’annullamento in s.g. dell’atto di nomina del professore e della richiesta inoltrata dal Settore Risorse Umane dell’Università, per ottenere la spiegazione delle ragioni che hanno indotto la stessa Commissione a propendere per la nomina del professore, poi annullata in s.g.;
b) finalizzata a ripercorrere lo svolgimento delle operazioni di valutazione;
c) trasmessa all’avvocatura dell’Ateneo sostanzialmente per fini difensivi.
Non vi è dubbio, infatti, che in tal caso, a prescindere dalla natura giuridica di parere legale o meno, la relazione si collochi chiaramente al di fuori del procedimento amministrativo di valutazione dei candidati (concorso), conclusosi con il decreto di approvazione atti e sia stata predisposta al fine di definire una strategia, una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio; sicché la medesima relazione valutativa, redatta dalla commissione, rientra nel novero degli atti di natura precontenziosa, che l’art. 27, co. 1, lett. c) del vigente «Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati ed ai documenti detenuti dall’Università degli Studi, emanato con d.r. n. 1804 del 28 marzo 2019, esclude dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890).
Infatti la motivazione del diniego fa correttamente riferimento alla seguente circostanza: “il documento richiesto è riconducibile agli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa […] che a norma dell’art. 27, comma 1, lett.c) del vigente regolamento, emanato con D.R. 1804 del 28.03.2019 è escluso dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza”.
Il citato art. 27 del regolamento dell’Ateneo sottrae infatti all’accesso gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale.
Il diniego si fonda sul rilievo che il documento richiesto costituisce un atto riservato non ostensibile, venendo poi trasmesso alla sola Avvocatura interna che infatti l’ha richiesta all’indomani della impugnativa del prof. -OMISSIS- e, pertanto, esclusivamente per contraddire in giudizio alle censure sollevate.
Il collegio richiama l’orientamento di questo Giudice, secondo cui l’accesso non può essere accordato nel caso in cui il documento sia stato espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.
La relazione fa così parte della corrispondenza interna dal carattere riservato e, come tale, rientra nelle categorie di atti esclusi dall’accesso, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento che sottrae all’accesso gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale.
Pertanto tale relazione non può considerarsi atto collegato al procedimento amministrativo di nomina e che la funzione, della medesima relazione, di difesa in giudizio non può essere estesa a parte appellata, trattandosi comunque del diritto di difesa di persone distinte (l’Università e parte appellata) anche se possano configurarsi astrattamente interessi comuni.
D’altro canto la controversia non riguarda gli atti del procedimento di nomina quale professore universitario e pertanto non si può ritenere concretizzata una lesione di parte appellata alla propria difesa in giudizio.
