Anche la quarta classificata, è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che la abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara cui aveva partecipato.
Queste le indicazioni del TAR Catania, Sez. IV, 12/09/2025, n. 2625.
Il caso oggetto di contesa
Una Stazione appaltante aveva avviato una procedura ristretta, mediante sistema dinamico di acquisizione, per l’affidamento del servizio quadriennale di gestione e consegna di ausili tecnici per persone disabili.
La quarta classificata aveva presentato istanza di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica di tutte le imprese che la precedevano in graduatoria.
La Stazione appaltante aveva, inizialmente, rigettato l’istanza ritenendo che la quarta classificata, in ragione della sua posizione in graduatoria, non fosse titolare di un interesse giuridico tutelabile.
La ricorrente aveva contestato il diniego, deducendo l’intenzione di agire in giudizio contro le offerte delle concorrenti, ritenute insostenibili sul piano economico.
La Stazione appaltante aveva quindi trasmesso i soli verbali delle sedute pubbliche con la motivazione che, stante lo svolgimento della procedura tramite piattaforma digitale Consip, “la documentazione accessibile ai sensi dell’art. 36 è garantita dalla stessa Consip”.
In esito a nuova richiesta la Stazione appaltante aveva inviato parte della documentazione relativa all’aggiudicataria e, segnatamente: il dettaglio dei prezzi unitari del servizio per ciascun ausilio da ricondizionare, l’offerta economica; il documento recante l’indicazione del CCNL applicato e il relativo codice alfanumerico; e la dichiarazione d’impegno del piano di assorbimento del personale. Era stata omessa, invece, l’ostensione degli altri documenti richiesti.
Nella stessa sede l’Amministrazione aveva, inoltre, statuito che, “con riferimento alla richiamata documentazione prodotta dalla Società aggiudicataria, contenente le giustificazioni di cui agli artt. 101 e 110 del D.lgs. 36/2023, le stesse non potevano essere condivise atteso che, come dichiarato dallo stesso O.E., erano da ritenersi riservate e confidenziali”.
A fronte di tale ostensione parziale, l’Impresa aveva diffidato la stazione appaltante a trasmettere i documenti mancanti e successivamente aveva presentato ricorso.
La decisone del Collegio
I giudici hanno ritenuto che la richiesta di accesso fosse meritevole di accoglimento. La ricorrente, avendo partecipato alla gara ed essendosi classificata quarta, era titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che la abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara cui aveva partecipato.
L’ostensione sollecitata era volta, infatti, a ottenere la disponibilità della documentazione relativa alle offerte degli operatori controinteressati, oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, che spiegava, nei suoi confronti, efficacia lesiva.
Sussisteva, quindi, il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l’esigenza di difesa in giudizio allegata dalla ricorrente.
Nello specifico, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza secondo la quale “la stessa necessità di una richiesta di accesso non dovrebbe trovare luogo in base all’assetto voluto dal Codice dei contratti vigente, essendo automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a “documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “ai dati e alle informazioni” inseriti nella piattaforma ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Peraltro, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal comma 2 dell’articolo 36, un diritto di accesso ancor più “ampio” perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, la prima essendo conoscibile da tutti)” (TAR Toscana, sez. IV, 25.9.2024 n. 1035).
La stazione appaltante non poteva, dunque, esimersi dall’esibire ai primi cinque operatori classificati i documenti indicati dal comma 2 dell’art. 36, potendo soltanto, a fronte di una motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, da valutarsi ai sensi del Codice della proprietà intellettuale, limitarsi ad oscurarli in relazione alle specifiche parti che eventualmente avessero contenuto segreti tecnici o commerciali.
Conclusioni
In mancanza di una motivata valutazione, improntata alla specifica rispondenza dell’informazione indicata come segreta ai caratteri stabiliti dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale e all’effettiva esistenza degli elementi ostativi dichiarati dal controinteressato, secondo i giudici, non sussistevano ragioni, meritevoli di apprezzamento, che consentissero di disattendere il fisiologico obbligo di ostensione dell’offerta; con la conseguenza che l’istante era, in tal caso, esentato dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 11.7.2024 n. 865).
