Il Tar Calabria, con sentenza n. 1467/202024 interviene sui poteri dei una commissione di concorso nel valutare i titoli ed ha ritenuto che tale valutazione e quella dei curricula professionali rappresenta tipica espressione di discrezionalità tecnica: nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l’amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità.
Nell’attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curriculum, pubblicazioni, attività d’insegnamento ecc., l’amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità (cfr., per tutte, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803)
