E’ danno erariale non adottare il regolamento per le entrate da manifestazioni a scopo di lucro

La mancata proposta al consiglio del regolamento per la disciplina della copertura a carico dei privati dei costi affrontati dal comune per le attività svolte dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale in occasione di eventi pubblici a scopo di lucro soggetti a pagamento ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis,…

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La mancata proposta al consiglio del regolamento per la disciplina della copertura a carico dei privati dei costi affrontati dal comune per le attività svolte dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale in occasione di eventi pubblici a scopo di lucro soggetti a pagamento ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017, conv. con modif. in l. n. 96/2017, implica responsabilità erariale degli assessori competenti, rimasti inerti. 

Lo ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza 24 marzo 2025, n. 106.

Si tratta di una responsabilità per omessa iniziativa di proporre agli organi di governo una doverosa iniziativa regolamentare. Si tratta di un nuovo caso di responsabilità per mancata proposta, che rende evidente come sia assolutamente necessaria l’iniziativa all’adozione di regolamenti o atti generali quando questi trovino nella legge la loro obbligatorietà o costituiscano fondamento per la riscossione di entrate o la corretta gestione delle spese.

In effetti, consiglio e giunta approvano proposte di deliberazione. La proposta è un tipico atto di iniziativa, adottato da un organo amministrativo allo scopo di spingere l’organo dotato del potere decisorio di esaminarla per approvarla o meno.

Le deliberazioni degli enti locali, dunque, sono da configurare come “atto complesso” a formazione successiva, caratterizzato da un’iniziativa, una fase di istruttoria e formazione, una proposta.

Nel caso di specie, era compito dunque degli assessori competenti alla materia farsi parte attiva per proporre agli organi di governo l’adozione di un regolamento, necessario per garantire al comune la copertura di costi affrontati dal comune per permettere a privati di svolgere manifestazioni pubbliche a scopo di lucro.

E’ da sottolineare che il comandante della polizia locale aveva più volte sollecitato i componenti della giunta competenti a sottoporre alla giunta ed al consiglio la proposta regolamentare. La Corte dei conti rimarca l’inescusabile inerzia di detti assessori, per una proposta da considerare doverosa.

L’articolo 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 dispone: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.

Secondo la sentenza, “la sussistenza dello scopo di lucro fa presumere l’assenza di un interesse pubblico, autonomo e prevalente sull’interesse privato, sussistendo al contrario un mero interesse di natura pubblicistica ancillare allo svolgimento dell’evento privato che giustifica il ribaltamento del costo del personale di polizia sugli organizzatori che, avvalendosi di tale personale, traggono profitti dall’evento realizzando in ogni caso interessi di natura privata”.

Il carattere imperativo della norma, che non prevede una facoltà per i comuni, bensì l’obbligo di caricare sui privati i costi ivi previsti, è un obbligo giuridico che incombe sull’organo di governo, per quanto col supporto della struttura tecnica.

Spiega la sentenza che la norma citata “necessitava tuttavia di essere attuata dagli organi politici mediante l’adozione di apposita normativa secondaria e riservava ai medesimi indubbie competenze esclusive di valutazione, specie con riferimento alle ipotesi di esclusione dalle ipotesi di ribaltamento dei costi, da definire all’esito di una adeguata ponderazione dei compresenti interessi privati e pubblici”.

Nè a eliminare la responsabilità vale la circostanza che gli atti di programmazione generale non avessero previsto l’approvazione del regolamento. Spiega la Sezione: “non merita, del resto, accoglimento nemmeno la dedotta scriminante rappresentata dalla mancata indicazione nel dup della necessità di emanare un regolamento applicativo, non potendo un atto amministrativo di pianificazione derogare ad un cogente obbligo stabilito dalla l. n. 96/2017 quale fonte normativa sovraordinata”.

Anche la circostanza che almeno parte delle entrate derivanti dall’applicazione della norma possa finanziare il risultato dei componenti del corpo di polizia locale non vale a ridurre o eliminare le responsabilità. Non si tratta, spiega la Corte, di una mera partita di giro e comunque l’ente era obbligato in ogni caso ad attivare le entrate.

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