È possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un’offerta economica che presuppone l’applicazione di un contratto collettivo non adatto rispetto alle attività previste dal bando, a maggior ragione se i livelli retributivi fissati da questo accordo collettivo sono stati messi in discussione dalla giurisprudenza del lavoro.. Questo è quanto stabilisce il Tar Lombardia (sentenza 2830/2023 del 28 novembre) che ha rigettato il ricorso presentato da un consorzio che era stato escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e reception presso le sedi del Comune di Milano assegnate alla direzione cultura. L’esclusione era stata motivata dalla dichiarata volontà del consorzio di applicare al personale il Ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari, scelta che rendeva particolarmente basso il costo del lavoro.
