Enti non virtuosi: la “scoperta” che le spese di personale etero finanziate sono neutre ai fini delle facoltà assunzionali

Gli enti non virtuosi sono tenuti, anno per anno, a ridurre il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate di parte corrente al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Molti media specializzati riportano con risalto la notizia che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con delibera…

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Gli enti non virtuosi sono tenuti, anno per anno, a ridurre il rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate di parte corrente al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Molti media specializzati riportano con risalto la notizia che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con delibera 15.3.2023, n. 89,habbia ritenuto che in effetti “Se la finalità del legislatore, è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa, inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell’ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati“. Sicchè, “Siamo in presenza, dunque, in tale fattispecie, di una spesa “neutra” per gli equilibri di bilancio dell’ente destinatario, che, invece, rileverà, in termini di limite di spesa di personale, in quella dell’ente pubblico finanziatore (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Lombardia n.111/2012/PAR)“.

Dove stia la “notizia”, oggettivamente sfugge, per quanto ovviamente ogni intervento interpretativo autorevole è meritevole di divulgazione ed approfondimento.

Vi sarebbe da osservare che a pronunciarsi è un ente che si chiama Corte “dei conti”: non si tratta della corte che riunisce persone con quarti di nobilità e titolo di conte, bensì della corte che verifica la gestione contabile, dei “conti” appunto e dei numeri.

La disciplina introdotta dall’articolo 33, commi 1-bis e 2, e dai decreti ministeriali ed attuativi, altro non è, a ben pensarci, se non un insieme di criteri per fare di conto e determinare, così, le facoltà assunzionali.

Ora, limitandosi appunto a fare banalmente di contro. se una legge, come l’articolo 57, comma 3 -septies, del d.l. 104/2020, in combinato disposto con il comma 801 dell’articolo 1 della legge 178/2020 e il comma 2 dell’articolo 33 del d.l. 34 /19, consente di non considerare nel rapporto spesa/entrate le assunzioni finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, poichè nelle spese non sono da comprendere quelle che la legge espressamente esclude, queste ultime non sono incluse nel conteggio aritmetico del rapporto. Basta far di conto, inserendo nel rapporto al numeratore i dati corretti.

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