Esclusa la spesa dei segretari nei piccoli comuni: il dl n. 19/2026 

Dallo scorso 20 febbraio la spesa per il trattamento economico tabellare, per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei segretari dei comuni fino a 3.000 abitanti deve essere esclusa dal tetto degli oneri che le amministrazioni possono sostenere per il proprio personale. Tale esclusione si applica sia alle previsioni dettate dai…

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Dallo scorso 20 febbraio la spesa per il trattamento economico tabellare, per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei segretari dei comuni fino a 3.000 abitanti deve essere esclusa dal tetto degli oneri che le amministrazioni possono sostenere per il proprio personale.

Tale esclusione si applica sia alle previsioni dettate dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè dal divieto di superare il costo del personale medio del triennio 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità e di quello del 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo, sia alle previsioni dettate dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, cioè dal tetto del trattamento economico accessorio del personale dipendente, delle elevate qualificazioni, dei compensi per il lavoro straordinario, dei segretari e dei dirigenti.

Lo stesso decreto contiene numerose disposizioni di snellimento e semplificazione, tra cui si segnalano le disposizioni sulla conferenza di servizi tra le PA, con particolare riferimento alla riduzione dei termini ed alla valorizzazione del cd dissenso costruttivo per quella semplificata, alle modifiche alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla maturazione del silenzio assenso, alla disciplina della collocazione di impianti pubblicitari, alla inclusione delle informazioni digitali dei cittadini tra quelle comprese nella Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed alla introduzione del divieto per tutte le PA di richiedere tali informazioni se esse sono già possedute da un’altra amministrazione pubblica, analogamente a quanto si applica già a partire dalle leggi cd Bassanini della fine degli anni 90 sulla documentazione.

IL DETTATO LEGISLATIVO

Le disposizioni sono contenute nell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 19/2026 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 gennaio 2026. Un lungo periodo, ben 21 giorni, che è il segnale di un intenso lavorio di perfezionamento del testo, in particolare da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Esso stabilisce la esclusione a partire dallo scorso 20 febbraio, cioè dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento, della spesa dei segretari dei comuni fino a 3.000 abitanti dagli oneri per il personale dipendente. Tale esclusione riguarda in primo luogo il tetto degli oneri sostenuti a questo titolo mediamente nel triennio 2011/2013 per i comuni già assoggettati ai vincoli del patto di stabilità (quindi quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti) e nell’anno 2008 per quelli che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità (quindi i municipi con popolazione fino a 1.000 abitanti), cioè le previsioni dettate dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006.

Ricordiamo che la violazione di tale disposizione è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, ivi compreso quello a tempo determinato. Questa esclusione si applica inoltre, in secondo luogo, al tetto del salario accessorio del 2016, cioè alle previsioni dettate dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, quindi al complesso del fondo per la contrattazione decentrata dei dipendenti, delle risorse per le elevate qualificazioni, di quelle per il lavoro straordinario e di quelle per i dirigenti. Non essendo stata espressamente prevista dal legislatore, si deve trarre la conclusione che questi oneri continuano ad essere inseriti nella spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, nella misura di quanto previsto nell’ultimo conto consuntivo approvato.

Ricordiamo che questa spesa serve a determinare le capacità assunzionali delle amministrazioni in relazione alle entrate correnti degli ultimi 3 anni anni, diminuite del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) del bilancio preventivo assestato dell’ultimo anno in cui stato approvato il conto consuntivo, capacità calcolate in modo differenziato a secondo che il comune sia incluso nella fascia degli enti cd virtuosi, di quelli cd intermedi o di quelli cd non virtuosi.

Gli oneri esclusi sono fissati al legislatore statale nelle seguenti voci del CCNL 16.7.2024, quindi comprensive degli aumenti disposti da tale contratto: il trattamento economico tabellare (comma 3 dell’articolo 57); la retribuzione di posizione (comma 1 dell’articolo 58) e la retribuzione di risultato (comma 2 dell’articolo 61). Non sono compresi le maggiorazioni della retribuzione di posizione e di risultato che si possono riconoscere nel rispetto dei tetti, degli ambiti e delle procedure dettate dallo stesso CCNL, nonché delle indennità di convenzione, dei diritti di segreteria e dei compensi per la reggenza e/o la supplenza.

La disposizione si completa con la proroga fino a tutto il 2026, cioè fino alla scadenza naturale, della disposizione dettata dall’articolo 3, comma 6, del d.l. n. 44/2023 che consente ai comuni sprovvisti di segretario alla data di entrata in vigore di tale provvedimento di considerare gli oneri per le assunzioni dei segretari, al netto dei contributi del Ministero dell’Interno per i comuni fino a 5.000 abitanti di cui all’articolo 31 bis, comma 5, del d.l. n. 152/201, in deroga dal tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006 ed al tetto del salario accessorio del 2016 previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

IL GIUDIZIO

Siamo in presenza di una norma di notevole rilievo, che stimola le amministrazioni municipali di minore dimensione a dotarsi di questa figura, a prescindere dal fatto che ne siano attualmente dotati o meno. La scelta legislativa infatti non prevede, a differenza di quella contenuta nel d.l. n. 44/2023, che questa deroga si applichi esclusivamente agli enti che erano sprovvisti del segretario: essa si estende a tutti i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, quindi anche a quelli che già sostenevano questa spesa, ovviamente senza distinzioni sulla presenza o meno di una specifica convenzione.

Un punto da chiarire, alla luce della entrata in vigore della disposizione a fare data dal 20 febbraio è se dalla base di calcolo del triennio 2011/2013 o dell’anno 2008 gli oneri eventualmente sostenuti dall’ente a questo titolo vadano dedotti in base al principio della omogeneità delle basi di riferimento ovvero vadano inseriti, visto che la esclusione opera solo a partire da una data successiva.

Un altro punto da chiarire è costituito dalla determinazione delle voci da escludere dalla spesa del personale con riferimento ai valori dettati dal CCNL 16 luglio 2024. Occorre chiarire se quelli aggiuntivi determinati dai rinnovi contrattuali, a partire dal triennio 2022/2024, vanno anch’essi esclusi dal vincolo del rispetto della spesa del personale o se siamo in presenza di una deroga che si estende anche ad essi. Sicuramente l’importo concreto è tutto sommato ridotto, in particolare adesso, ma esso è comunque destinato a crescere a seguito dei rinnovi contrattuali nazionali, a partire da quelli dei trienni 2022/2024 e 2025/2027.

Si deve sottolineare che la scelta legislativa presenta una carenza che può ostacolare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo che il provvedimento vuole raggiungere. Il riferimento va alla mancata estensione della deroga al calcolo della spesa del personale utile per determinare le capacità assunzionali dell’ente, quindi il riferimento va alle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. L’effetto di questa mancata esclusione è che la spesa del segretario, contribuendo a determinare questi oneri, riduce le capacità assunzionali degli enti in quanto aumenta il costo complessivo del personale.

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