I magistrati contabili hanno ricordato che l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche è disciplinato dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e, ora, dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e stante il regime transitorio attuale, l’una o l’altra disciplina può trovare applicazione, a seconda della fattispecie concreta e che “in entrambe le disposizioni – dei due Codici- il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”.
