La recente ordinanza del 6 settembre 2025, n. 1880 del Tar Campania –Napoli , Sez. VIII, riguarda la legittimità o meno della esclusione da un appalto di servizi, disposta in ragione dei gravi illeciti professionali ex artt. 95 e 98 co. 3 lett. g) del codice dei contratti, posti in essere dal concorrente, nel caso di reato ex art. 356 c.p. -Frode nelle pubbliche forniture- e di misure di self cleaning non rilevanti o inefficaci.
Il medesimo giudice amministrativo ha dichiarato legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara di appalto di servizi per gravi illeciti professionali, adottato a seguito del riesame in contraddittorio con il concorrente interessato, in quanto in linea con l’art. 95 del codice dei contratti, nel caso in cui il grave illecito professionale commesso risulti avvalorato (secondo quanto previsto dall’art. 98 co. 3 lett. g) del codice) da una sentenza penale (sia pure non definitiva) di condanna per il reato ex art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture, rilevante ai sensi dell’art. 94 del codice dei contratti), commesso proprio nei confronti della P.A. che ha indetto la gara; e ciò a più forte ragione nel caso di irrilevanza delle misure di self cleaning adottate, essendo il soggetto che ha riportato la condanna tutt’ora presidente del CdA della società esclusa, con conseguente possibilità di orientarne gli indirizzi.
Inoltre, quanto al merito dell’esclusione, la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente nell’esecuzione del precedente appalto risulta proporzionata alla decisione di procedere all’esclusione, dovendosi limitare il sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione alla palese irragionevolezza, tenuto conto dei rigidi presupposti dettati dalla legge che in questo caso ricorrono tutti, trattandosi di servizio di refezione scolastica.
