E’ molto interessante e ricco di spunti in gran parte condivisibili l’articolo di Stefano Usai “La distinzione tra evidenza pubblica e affidamento diretto” ne La Gazzetta degli enti locali del 9/4/2025.
L’Autore commenta l’ormai celebre sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V), 2 aprile 2025, n. 2776, posta finalmente ad inquadrare, come da sempre si sarebbe dovuto, il patrocinio legale, anche quello singolo qualificabile come “prestazione d’opera professionale” come “appalto di servizi” rientrante nel novero degli appalti “esclusi” dall’applicazione del codice dei contratti, data l’inesistenza della categoria dei contratti “estranei”.
L’Usai enfatizza, della sentenza, la distinzione che da essa si può ricavare della visione del Consiglio di Stato tra, afferma l’Autore, “evidenza pubblica e affidamento diretto come “procedure” che portano ad un contratto pubblico”. Mentre l’evidenza pubblica, nella sostanza, suggerisce l’Autore, è l’insieme delle modalità selettive-competitive e, quindi, ciò che rientra nel concetto di gara, l’affidamento diretto è il contrapposto e quindi quel che non è evidenza pubblica, né gara.
Non pare, tuttavia, si possa parlare, nel caso dell’affidamento diretto, di assenza dell’evidenza pubblica, bensì di “evidenza pubblica attenuata” dalla circostanza che manca una fase pubblica di avviso al mercato (bando, avviso di manifestazione di interesse) per la competizione-selezione.
Per il resto, l’evidenza resta comunque “pubblica”, per ragioni semplicissime, mai adeguatamente approfondite: l’azione resta pubblica e, come tale, soggetta all’accesso anche successivo alla chiusura e alla possibilità, per chi abbia interesse, di agire di fronte alla giustizia amministrativa. L’evidenza pubblica è anche segnata dalla necessità di motivare la scelta dell’operatore economico affidatario diretto, ricordando che non si tratta di una scelta “relativa”, derivante da una selezione competitiva tra più offerenti, ma di una scelta assoluta, slegata da una competizione, però pur sempre connessa alla dimostrazione dell’adeguatezza dell’organizzazione e dell’efficienza dell’appaltatore scelto, rispetto alla prestazione da realizzare. Motivazione, accessibilità piena, dovere di far rientrare comunque le acquisizioni entro una programmazione, fanno anche dell’affidamento diretto uno strumento di evidenza pubblica, sia pure non piena.
