Facoltativi per contrattazione decentrata gli “ulteriori criteri” per la progressione orizzontale?

Alcune riviste specializzate nei giorni scorsi hanno richiamato un parere Aran, non reperito, secondo il quale la possibilità di prevedere “ulteriori requisiti” per la disciplina delle progressioni orizzontali sarebbe una facoltà e non un obbligo. L’indicazione appare da dimostrare e, allo scopo, ovviamente si deve fare riferimento al testo dell’articolo 14, comma 2, lettera d),…

Data

Categoria

Alcune riviste specializzate nei giorni scorsi hanno richiamato un parere Aran, non reperito, secondo il quale la possibilità di prevedere “ulteriori requisiti” per la disciplina delle progressioni orizzontali sarebbe una facoltà e non un obbligo.

L’indicazione appare da dimostrare e, allo scopo, ovviamente si deve fare riferimento al testo dell’articolo 14, comma 2, lettera d), del Ccnl 16.11.2022:

d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione)“.

Poichè il numero 3 dell’articolo 14, comma 2, lettera d), riferisce alla contrattazione decentrata la previsione di criteri selettivi “ulteriori”, la facoltatività di detti criteri potrebbe stare effettivamente nelle cose: un mancato consenso tra le parti, infatti, non consentirebbe di considerare tale elemento.

Oltre tutto, non si può mettere in secondo piano che questi “ulteriori criteri” rischiano di essere da un lato generici e dall’altro discriminatori. Generici, perchè è molto difficile incardinare le “capacità culturali” e le “capacità professionali” entro sistemi di catalogazione e valutazione ponderabili. Forse, vi si potrebbe riuscire avvalendosi del framework delle competenze trasversali, usandolo adeguatamente. Discriminatori, perchè se ci si avvale dell’idea di riferire questi ulteriori criteri anche ai percorsi formativi, si rischia di penalizzare dipendenti che non siano inclusi in tali percorsi o, comunque, per i quali le occasioni di formazione risultino scarse e ridotte.

Comunque, la visione che gli “ulteriori criteri” siano facoltativi può essere ulteriormente confermata dalla lettera e) del medesimo articolo 14, comma 2, del Ccnl 16.11.2022: “e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale“.

Infatti, se:

  1. il criteri0 di cui al punto 1 della lettera d) (media delle ultime tre valutazioni conseguite) non può avere un peso inferiore al 40%, quindi possono avere un peso anche maggiore di tale soglia;
  2. il criteri di cui al punto 2 (l’impalpabile “esperienza professionale”) non può avere un peso superiore al 40%,

allora al criterio di cui al punto 1 è possibile assegnare un peso anche del 60% e al criterio di cui al punto 2 un peso del 40%, oppure un 70%-30% e così via.

Insomma, al criterio di cui al n. 3 dell’articolo 14, comma 2, lettera d) si può non attribuire alcun peso: il che significa, quindi, non avvalersi del criterio.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…