Facoltativo modificare regolamenti ed atti interni per attribuire gli incarichi di EQ

Per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione gli enti non sono tenuti a modificare la propria disciplina interna. Si sta diffondendo tra gli operatori l’opinione secondo la quale l’acquisizione di efficacia del nuovo sistema di classificazione del personale e di regolazione delle EQ, poiché comporta la disapplicazione del precedente sistema, porrebbe nel nulla la…

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Per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione gli enti non sono tenuti a modificare la propria disciplina interna.

Si sta diffondendo tra gli operatori l’opinione secondo la quale l’acquisizione di efficacia del nuovo sistema di classificazione del personale e di regolazione delle EQ, poiché comporta la disapplicazione del precedente sistema, porrebbe nel nulla la disciplina interna a ciascun ente previgente. Conseguentemente, occorrerebbe prima modificare la disciplina interna e solo poi vi sarebbe la legittimazione a conferire gli incarichi di EQ.

E’ bene precisare: questo problema si pone solo per le ipotesi di scadenza di precedenti incarichi di Posizione Organizzativa, successiva all’1.4.2023.

L’opinione sintetizzata sopra risulta, però, priva di qualsiasi fondamento, per una serie di motivazioni.

La prima: la disciplina delle EQ dettata dal Ccnl 16.11.2022 risulta quasi totalmente identica a quella regolata dal Ccnl 21.5.2018, salvo alcune comprensibili variazioni lessicali e di impostazione della struttura delle norme, articolate talvolta in modo diverso e talaltra attraverso richiami ad altre disposizioni.

Qui di seguito, è possibile verificare quanto affermato, confrontando il vecchio ed il nuovo testo della disciplina contrattuale:

Ccnl 21.5.2018 Ccnl 16.11.2022
Articolo 13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze 18 lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.

Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Articolo 16

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: – responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; – conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.

Il contenuto della disciplina dell’articolo 13 del Ccnl 21.5.2018 e dell’articolo 16 del Ccnl 16.11.2022 è sostanzialmente identico.

Abbiamo evidenziato in grassetto l’unica parte apparentemente divergente, inserita nel corpo del comma 1 dell’articolo 16 del nuovo Ccnl.

Perché è una divergenza solo apparente? Non si tratta, forse, di un elemento tale da indurre alla modifica proprio della disciplina interna?

A ben vedere, quanto evidenziato in grassetto sopra:

  1. per un verso è solo ed esclusivamente una specificazione delle tipologie degli incarichi di cui alle lettere a) e b), insieme con l’indicazione generale delle competenze ottimali che debbono essere possedute dai destinatari degli incarichi; competenze, per altro, del tutto bypassabili, in considerazione della possibilità di attribuire gli incarichi anche a personale non classificato nell’area Funzionari EQ e privo di tali competenze;
  2. per altro verso, quanto evidenziato in grassetto ripete in sostanza alcune delle caratteristiche proprie delle competenze dei profili Funzionari EQ, indicati nelle declaratorie allegate al Cnl: “lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”.

La precisazione inserita nel comma 1 dell’articolo 16 del nuovo Ccnl non aggiunge nulla alla disciplina degli incarichi di PO, divenuti EQ. Si limita all’enunciazione di alcune caratteristiche dei servizi attribuibili ripetendo quanto indicato nelle successive lettere a) e b), o a riscrivere in modo leggermente differente quanto indicato nelle declaratorie.

Si tratta di enunciazioni tutto sommato superflue. Qualcuno dubitava che gli incarichi, anche a suo tempo regolati e definiti come PO:

  1. comportassero “responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative”;
  2. oppure, potessero comprendere “responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni”;
  3. o, ancora, richiedessero “conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo”, in particolare per le funzioni “di staff”?

Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67

Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 79 (Risorse decentrate).

La disciplina del trattamento economico è sostanzialmente identica, salva qualche modifica alla struttura dell’articolato e qualche riferimento contabile, adeguato all’evoluzione normativa.

E’ bene ricordare che la retribuzione di posizione fino a 18.000 euro è solo una facoltà, non si tratta di un aumento disposto e imposto dal Ccnl.

Ciascun ente, dunque, può decidere se elevare la retribuzione di posizione di massimo livello, ovviamente anche avendo prima verificato di disporre delle necessarie fonti di finanziamento (in particolare, lo 0,22% del monte salari del 2018, ai sensi dell’articolo 79 del Ccnl).

Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

Art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi considerata nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.

5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art.8 del CCNL del 14.9.2000.

6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: – l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; – l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; – al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell’art. 14.

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 29

4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Anche le regole su conferimento e revoca degli incarichi sono identiche: tra la vecchia e la nuova regolamentazione intercorrono solo differenze lessicali, non di sostanza.

La seconda motivazione riguarda le fonti della disciplina delle EQ. Qualcuno potrebbe evidenziare che le regole interne siano “disapplicate” in conseguenza della disapplicazione della disciplina contrattuale sottesa al Ccnl 21.5.2018, sicchè andrebbero modificate in applicazione della nuova disciplina contrattuale.

In termini più prosaici e chiari, l’ipotesi potrebbe essere la seguente:

  1. il Ccnl 16.11.2022 disapplica la disciplina delle PO;
  2. di conseguenza i regolamenti e/o gli altri atti interni relativi ai criteri di attribuzione degli incarichi sono a loro volta disapplicati, mancando l’atto presupposto;
  3. occorre, in conclusione, una nuova e diversa regolazione interna.

Tali assunti sono manifestamente erronei, a parte il primo, visto che il nuovo ordinamento professionale disapplica il precedente.

Non bisogna dimenticare, però, che il diritto è sostanza, prima che forma. Come visto sopra, nella realtà la disciplina appunto sostanziale delle EQ è identica a quella delle PO.

Inoltre, non bisogna dimenticare quale è il ruolo che gli enti sono chiamati a svolgere esercitando la propria autonomia normativa.

Gli enti, in primo luogo, non debbono adottare nessun atto, di nessun genere, che torni sulla regolamentazione sostanziale. Le regole su funzioni, scopi, presupposti di attribuzione e revoca, trattamento economico, e quanto altro, riguardanti gli incarichi di EQ sono contenute esclusivamente nel Ccnl. Agli enti è inibito modificarle o anche solo ripeterle in atti interni, regolamentari o di altra fonte: semmai, sono possibili solo richiami.

Questo, perché la disciplina delle EQ riguarda la materia del rapporto di lavoro, riservata esclusivamente ai contratti nazionali collettivi e, dunque, vietata a regolamenti o atti interni di altra natura.

Ma, allora, che genere di atti possono adottare gli enti e con quali contenuti? La diffusa malattia della “regolamentite” convince molte amministrazioni locali ad adottare regolamenti sull’universo mondo, compreso le EQ:

Anche in questo caso, però, si tratta di un errore. Il regolamento che serve è solo ed esclusivamente quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, con riferimento alle EQ:

  1. per gli enti con dirigenza ha un solo contenuto di merito: indicare se nell’ambito dell’organizzazione si istituiscono o meno le EQ e, se sì, indicare nella macrostruttura ove sono collocate e definire che tipologie di EQ sono;
  2. per gli enti senza dirigenza, il Rous non può che richiamare la disciplina contrattuale nazionale collettiva, ai sensi della quale all’attribuzione degli incarichi di responsabile apicale di servizio in applicazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 267/2000, consegue automaticamente l’incarico di EQ, senza, dunque, necessità alcuna di ulteriori provvedimenti di incarico.

Le EQ hanno una prima connotazione: sono uno strumento di organizzazione generale. Il Rous, quindi, nel disegnare la macrostruttura e l’assetto organizzativo degli uffici interviene appunto per stabilire se, quante e quali EQ siano previste.

C’è, poi, una seconda connotazione: le EQ sono, anche, una posizione lavorativa precisa, dalla quale discendono obbligazioni e diritti. Pertanto, oltre alla collocazione delle EQ nell’organizzazione, occorre anche una loro specificazione in termini di attività da svolgere, poteri e responsabilità adottati, risultati da conseguire. Da queste specificazioni dipende, infatti, la “pesatura”, a sua volta fonte poi della retribuzione di posizione.

Ora, nel momento in cui gli enti trattano della connotazione giuslavoristica delle EQ, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non può e non deve essere più fonte della regolazione, per la semplice ragione che in questo caso si tratta di disciplina del rapporto di lavoro.

Non emergono, quindi, poteri di organizzazione unilaterali (non a caso, il regolamento è riferito agli “uffici e servizi”, non certo alla regolazione dei rapporti economici con i singoli lavoratori), bensì poteri datoriali di specificazione del rapporto di lavoro.

Dunque, sia la pesatura degli incarichi, sia la conseguente fissazione dei criteri per la loro attribuzione, appartengono non all’esercizio di poteri amministrativi ed organizzativi, sibbene alle capacità e poteri del privato datore di lavoro, di cui parla l’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001,

La conseguenza di ciò è che sia la pesatura, sia i criteri generali per l’assegnazione degli incarichi sono da definire in un atto generale non avente natura pubblica, bensì ad un atto di natura generale di diritto privato. Non è, quindi, il Rous la fonte, ma un atto generale di diritto privato.

Non si tratta di una differenza solo formale: anche l’atto generale di diritto privato può essere denominato come “regolamento”. E’ una distinzione profondamente di sostanza.

Infatti, il Rous, quale atto di natura pubblica di organizzazione generale è adottato dall’organo di governo, segnatamente dalla giunta comunale. L’atto di organizzazione generale che pesa le posizioni e stabilisce i criteri di attribuzione, invece, essendo di diritto privato, non è competenza degli organi di governo, bensì esclusivamente datoriale. Tale atto, quindi, potrebbe essere adottato, secondo l’organizzazione interna degli enti, dal direttore generale se nominato, dal segretario comunale che del resto esercita le stesse identiche funzioni del direttore generale, o, ancora, da un comitato collegiale composto dal segretario ed i dirigenti dell’ente (soluzione oggettivamente più adeguata),

In ogni caso, sia il Rous per la parte di propria spettanza, limitata alla scelta di avvalersi delle EQ e di indicare quante e quali sono, sia l’atto generale di diritto privato destinato alla pesatura e alla fissazione dei criteri generali, non trovano nel Ccnl un “presupposto”.

I tre atti e provvedimenti viaggiano su strade parallele e del tutto autonome. Il Ccnl si interessa in via esclusiva della disciplina del rapporto: è al Ccnl che spetta, dunque, istituire o no le PO/EQ e di fissare le regole generali su funzionamento, requisiti, trattamento economico, conferimento e revoca; il Rous è condizionato dal Ccnl solo sotto l’aspetto dell’istituzione generale delle PO/EQ: se il Ccnl non le prevedesse, il Rous non potrebbe ovviamente incidere sull’organizzazione, indicando se e quante e quali EQ attivare; l’atto generale di diritto privato che pesa le posizioni e fissa i criteri di attribuzione a sua volta sarebbe inciso dal Ccnl solo se questo abolisse l’istituto del tutto, o lo sostituisse con una disciplina totalmente diversa e incompatibile.

Ma, così non è. Il Ccnl 16.11.2022 ha disapplicato la disciplina delle PO, introducendo quella delle EQ in totale continuità e simmetria con la precedente; unica modifica davvero di rilievo è la facoltà di elevare a 18.000 euro la retribuzione di posizione più elevata.

L’efficacia del nuovo sistema non obbliga gli enti ad adottare un nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, né una nuovo atto generale di pesatura e fissazione dei criteri generali per attribuire gli incarichi. Pertanto, gli enti possono attribuire gli incarichi, anche nel nuovo regime, utilizzando regolamenti ed atti generali adottati in precedenza, assolutamente non incisi dal nuovo Ccnl. Ciò non esclude, ovviamente, la valutazione di opportunità di modificare tali atti, non per esigenze di “adeguamento” o peggio ancora di un inesistente “recepimento” del Ccnl, ma solo perché l’ente ritiene di rinnovare l’assetto organizzativo, oppure di intervenire sulla pesatura proprio per provare ad elevare a 18.000 la retribuzione di posizione più elevata.

Per gli enti locali privi di dirigenza, la questione è ancora più semplice. Infatti, in tali enti bastano solo:

  1. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: è in questo regolamento che vanno fissati criteri e regole ai quali il sindaco deve attenersi per attribuire agli apicali gli incarichi di funzioni dirigenziali (ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 267/2000), ai quali automaticamente corrisponde l’acquisizione dell’EQ;
  2. l’atto generale di diritto privato volto a pesare le posizioni, ai fini della definizione appunto della retribuzione di posizione.

Non occorre, quindi, che l’atto generale di diritto privato fissi i criteri generali di attribuzione degli incarichi, perché, come rilevato più volte, negli enti senza dirigenza gli apicali incaricati di funzioni dirigenziali sono automaticamente (dunque senza necessità alcuna di nessun altro specifico “incarico”) EQ.

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