Ferie del dirigente da monetizzare a causa della disorganizzazione datoriale? Ma il dirigente è autonomo ed esso stesso datore.

La Cassazione nel ritenere sussistente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute dal dirigente a causa della “disorganizzazione datoriale” esprima una pronuncia discutibile, nella parte in cui non valorizza l’autonomia organizzativa che deve essere propria del dirigente. La qualifica dirigenziale impone necessariamente una capacità specifica: l’organizzazione del proprio lavoro in rapporto con le attività…

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La Cassazione nel ritenere sussistente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute dal dirigente a causa della “disorganizzazione datoriale” esprima una pronuncia discutibile, nella parte in cui non valorizza l’autonomia organizzativa che deve essere propria del dirigente.

La qualifica dirigenziale impone necessariamente una capacità specifica: l’organizzazione del proprio lavoro in rapporto con le attività della struttura diretta. Un dirigente che non sia in grado di pianificare e svolgere le proprie ferie pecca evidentemente di una specifica abilità connessa al proprio ruolo. E’ davvero un controsenso che l’ordinanza della Cassazione 6.10.2022, n. 29113/2022 non tenga conto di questa semplice evidenza, scaricando sul datore la responsabilità della disorganizzazione gestionale, considerandola come causa dell’impossibilità del dirigente di fruire delle ferie e finendo per riconoscergli il diritto alla monetizzazione compensativa.

La Cassazione si rifà ad un indirizzo giurisprudenziale ancorato ad una serie di decisioni: “Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge [art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012, nda] non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest’ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall’inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell’ordinamento, nell’assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati”.

L’ordinanza considera erronee le conclusioni del giudice territoriale avverso la cui decisione il lavoratore interessato ha presentato ricorso in Cassazione, poichè il giudice territoriale “ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova”. Invece, spiega l’ordinanza, “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)”.

Per questo, “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.

Le conclusioni degli ermellini non convincono per la semplice ragione che il dirigente assolve esso stesso alle funzioni di datore di lavoro. Di conseguenza non può essere considerato terzo incolpevole dell’eventuale disorganizzazione datoriale, alla quale non può che dare corso.

Per altro, l’autonomia di gestire le ferie del dirigente è piena e non riducibile: pertanto, anche l’invito da parte dell’ente a fruire delle ferie rivolto al dirigente assume un valore esclusivamente burocratico e formale, visto che il dirigente non è tenuto in alcun modo a darvi corso.

L’ordinanza, quindi, fornisce una lettura formalistica e burocratica del problema della corretta gestione delle ferie, certamente non condivisibile sul piano organizzativo e della stessa configurazione del particolare status della dirigenza.

Tuttavia, al di là del dato eccessivamente bizantino della visione proposta dall’ordinanza, da essa si può cogliere un insegnamento: talvolta l’eccesso di burocrazia, nel caso di specie un periodico “invito formale” a fruire delle ferie finalizzato ad escludere colpe datoriali per il loro mancato godimento e il conseguente onere della monetizzazione, è una tutela operativa alla quale è meglio rassegnarsi, sebbene l’ottimo sarebbe una lettura degli istituti giuridici meno formale.

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