Le festività soppresse sono da considerare ferie a tutti gli effetti anche retributivi. Lo specifica la Cassazione con ordinanza 6 marzo 2026, n. 5051, specificamente riferita al mondo del lavoro privato, ma rilevante anche per il lavoro pubblico privatizzato.
Nel comparto Funzioni Locali, l’articolo 28, comma 6, del Ccnl 23.2.2026 in tema di festività soppresse dispone: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77“.
In merito, l’Aran si è espressa con parere Id: 26142 (Precedente ID: AFC32) abbracciando la tesi, del resto sostenuta da Consiglio di Stato e Cassazione, dell’assimilazione delle festività soppresse alle ferie, sia pure con qualche specificità: “Con riguardo all’equiparazione tra le cd. “festività soppresse” di cui alla L. n. 937/1977 e le ferie si osserva che se, da un lato, l’istituto di dette festività appare sostanzialmente equiparato a quello dei congedi ordinari (rectius, ferie) sin dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del 20/10/1986 n. 802, dall’altro, tuttavia, permangono delle sostanziali differenze in ordine alla disciplina ad esse applicabile.
Tale differenza, oltre ad essere resa ben visibile dalla netta divisione dei commi che compongono l’art. 15 del CCNL area Funzioni Centrali del 09/03/2020 (commi 1-5 per le ferie e il comma 6 per le festività soppresse), risulta evidente soprattutto laddove lo stesso articolo, al comma 6, afferma espressamente che i giorni di riposo per festività soppresse sono “…da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n. 973/77”. In ultima analisi, dunque, tale equiparazione è limitata soltanto ad alcuni particolari profili della disciplina prevista per le ferie, come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell’anno e l’importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione. Quindi, concludendo, anche l’equiparazione effettuata dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 451 del 10/01/2019 non è assoluta e generale ma, al contrario, incidenter tantum (cioè, in ragione del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE) e, soprattutto, circoscritta – expressis verbis – alla sola “natura e funzione” tra tali festività soppresse e le ferie; facendo dunque salva una diversa disciplina che ne regoli l’applicazione concreta.“
Sempre l’ARAN, con parere CSAN del 17.4.2023 è stata più specifica ritenendo che laddove i contratti collettivi stabiliscano che le festività soppresse vadano fruite “prioritariamente”, ciò va inteso nel senso che tali giornate utilizzate nell’anno solare in via prioritaria rispetto alle giornate di ferie. Inoltre, secondo l’agenzia l’articolo 49, comma 6 del CCNL sanità 2019-2021 (di contenuto in tutto simile a quello degli altri Ccnl dei comparti) ha qualificato le quattro giornate previste dalla legge 937/1977 come giornate di riposo, assimilandole alle ferie, ribadendo specifiche differenze, come la fruibilità esclusivamente nell’anno di riferimento senza possibilità di trasferimento all’anno successivo e la totale inidoneità all’eventuale monetizzazione.
