Secondo il Consiglio, quando l’operatore privato fa una proposta relativa alla realizzazione di un’opera secondo il modello della finanza di progetto, l’amministrazione pubblica gode di ampia discrezionalità nella valutazione della stessa e può anche revocare la decisione precedentemente assunta di ritenere la proposta di pubblico intesse in funzione dell’attivazione della procedura di project financing. Nella fase pre-procedimentale, l’operatore privato non è titolare di alcuna posizione giuridica consolidata, ma di una sola aspettativa di fatto, la quale non può ricevere tutela in sede giurisdizionale.
