Forniture complementari: il Mit mette un freno alle troppo diffuse interpretazioni di comodo

Sarebbe ora che i Rup e le amministrazioni cessino di cercare continuamente nelle pieghe delle norme il “diritto che si vorrebbe fosse” ma che non è, con la continua falsa giustificazione dell’eccessiva complessità e della “semplificazione”. Non è evidentemente bastata l’amplissima liberalizzazione dell’affidamento diretto (ed è semplicemente assurda la ormai placata questione sul presunto, ma…

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Sarebbe ora che i Rup e le amministrazioni cessino di cercare continuamente nelle pieghe delle norme il “diritto che si vorrebbe fosse” ma che non è, con la continua falsa giustificazione dell’eccessiva complessità e della “semplificazione”.

Non è evidentemente bastata l’amplissima liberalizzazione dell’affidamento diretto (ed è semplicemente assurda la ormai placata questione sul presunto, ma inesistente, divieto di svolgere procedure aperte anche nel sottosoglia).

Rup ed enti insistono ad andare in cerca, con argomentazioni che travalicano il confine della speciosità, di modalità per evitare continuamente le gare e ripetere le assegnazioni all’attuale fornitore.

Si rifugge continuamente la, pur notevole, fatica di programmare, progettare, dare corso alle gare, sottoscrivere contratti e negoziare.

Certo, nel privato non è così: i rapporti commitente-appaltatore spesso sono di vero e proprio partenariato, tale da far divenire l’appaltatore un vero e proprio “terzista”, ma integrato totalmente nella catena produttiva.

Ma, questo avviene nel privato. La committenza pubblica deve obbedire, lo abbiamo ripetuto fino alla noia, ai principi comunitari di apertura alla concorrenza, che si affiancano a quelli costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

Se nel sotto soglia il codice consente di attenuare tali principi, immanenti comunque come dimostrato dalla necessità della dotazione, nel sopra soglia ciò non è consentito.

Aggrapparsi a formule normative molto precise, come quella relativa alle “forniture complementari” per trarre da esse la legittimazione alla procedura negoziata non preceduta da un bando è l’ennesimo tentativo di aggirare, anzi, violare le norme, nel nome di un’asserita “semplificazione” dietro la quale si nasconde un agire torpido e non volto alla semplificazione, bensì semplicistico.

Il Mit, col parere 23 giugno 2025, n. 3580, rintuzza opportunamente questo diffusissimo atteggiamento, nello specifico riferimento proprio alle forniture complementari.

Non accoglie la più classica delle motivazioni alla base dell’intenzione di non procedere alla gara: la “continuità del servizio” in vista della scadenza.

Un refrain continuo, una ricerca incessante di metodi per rimediare, a valle, ai ritardi nel programmare, progettare, agire, a monte, come se il ritardo potesse ammettere ogni lettura di convenienza delle norme.

Il parere non dà spazio. Oltre a dover programmare, progettare, elaborare capitolati tecnici e di gara, a dover predisporre disciplinati, ad attivare le funzioni tecniche, a stipulare contratti a negoziare con nuovi operatori, occorre anche saper motivare non in modo sofistico, ma corretto ed oggettivo. Dunque, il Mit ammonisce: “la procedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”. 

Da qui la necessità del “particolare rigore” in base al quale scegliere tale sistema che deroga “rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale”. L’amministrazione non può avvalersi della negoziata senza bando in modo arbitrario o per ragioni di comodo (il rimedio al ritardo): “Per poter applicare l’art.76 comma 4 lett. b) del D.Lgs.36/2023 la Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede ed accertare che il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”.

Insomma, la presunta “semplificazione” dell’assenza di gara finisce per dover comunque essere compensata con le complesse attività tecnico-valutative da porre in essere per dimostrare che davvero la fornitura complementare possa essere affidata solo a quell’operatore economico, sacrificando quindi concorrenza ed imparzialità.

Pensare che “semplificare” significhi permettersi l’arbitrio di applicare a propria utilità chiavi di lettura arbitrarie delle norme porta quasi sempre verso strade senza uscita.

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