Il buono pasto nelle giornate di smart working spetta anche se le fasce di contattabilità sono inferiori alle 6 ore. Queste le conclusioni alle quali arriva l’Aran in un parere reso a un ente del Comparto Funzioni Centrali che si è interrogato sulle modalità applicative della disciplina contenuta all’articolo 14, comma 3-bis, del contratto collettivo sottoscritto il 27 gennaio 2025.
Dal gennaio scorso le amministrazioni pubbliche centrali, diversamente dagli enti degli altri comparti pubblici, possono riconoscere il buono pasto anche nelle giornate di lavoro agile.
L’Aran ha pubblicato l’orientamento applicativo CFC141b con il quale chiarisce il disposto di cui all’articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 27/01/2025, affermando che “ poiché il lavoro agile, per definizione , non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto”.
Pertanto, afferma l’Aran nel suindicato parere, “al fine della corresponsione del buono pasto ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile, è quindi necessario riferirsi non già alla fascia di contattabilità richiesta (la quale, a ben vedere, assolve ad altre finalità), bensì alla durata della prestazione lavorativa prevista per quella giornata se il lavoratore avesse svolto lavoro in presenza. Dunque, se il lavoratore lavora in modalità agile in una giornata in cui è dovuta l’articolazione oraria in 9 ore (cd giornata lunga), grazie all’equiparazione convenzionale di cui all’articolo 14 citato, l’amministrazione è chiamata a riconoscere allo stesso il relativo buono pasto, a condizione che il lavoratore non fruisca di permessi orari che, portati in sottrazione dell’orario convenzionale, comportino che quest’ultimo scenda al di sotto dell’orario minimo richiesto per l’erogazione del buono pasto”.
Come spiegato dall’ARAN, i lavoratori pubblici in modalità smart working hanno diritto al buono pasto anche nelle giornate in cui la fascia di contattabilità è inferiore alle 6 ore, a condizione che la durata totale della giornata lavorativa in smart working sia equiparabile a quella in ufficio.
La fascia di contattabilità è il periodo in cui un dipendente in smart working deve essere disponibile a rispondere a comunicazioni di lavoro, come telefonate, email, o messaggi. Questo periodo di disponibilità, però, non coincide necessariamente con l’intero orario lavorativo. In altre parole, la fascia di contattabilità può essere solo una parte della giornata lavorativa, ma non definisce la durata totale del lavoro svolto.
L’applicazione del buono pasto non dipende dalla durata della fascia di contattabilità, ma dalla durata complessiva della giornata lavorativa.
Quindi, anche se un dipendente ha una fascia di contattabilità di meno di 6 ore, come nel caso in cui sia disponibile solo per alcune ore al mattino e nel pomeriggio, avrà comunque diritto al buono pasto se la sua giornata lavorativa in modalità smart working corrisponde a quella lavorata in presenza in ufficio.
Ad esempio, se un lavoratore in ufficio lavora 9 ore, con una pausa per il pranzo che gli dà diritto al buono pasto, lo stesso diritto si applica anche quando lavora in smart working, pur avendo una fascia di contattabilità di solo 4 ore al mattino e 1 ora nel pomeriggio.
