Fvoe: il problema forse irrisolvibile delle verifiche sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge 68/1999

La soluzione al problema delle verifiche sul potenziale aggiudicatario che si prolungano troppo inserendo nel contratto una clausola risolutiva espressa è una toppa. Peggiore del buco. Aggiudicare pur con la clausola, ad un operatore economico che non solo si rilevi, ex post, non in possesso dei requisiti, è quanto di peggio possa consentirsi. Infatti: E’…

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La soluzione al problema delle verifiche sul potenziale aggiudicatario che si prolungano troppo inserendo nel contratto una clausola risolutiva espressa è una toppa. Peggiore del buco.

Aggiudicare pur con la clausola, ad un operatore economico che non solo si rilevi, ex post, non in possesso dei requisiti, è quanto di peggio possa consentirsi. Infatti:

  • si lede la concorrenza, in quanto si avvantaggia un operatore economico che non avrebbe dovuto beneficiare dell’aggiudicazione, a detrimento di altri;
  • si orienta la spesa pubblica in malo modo, consentendo ad un soggetto che non ha i requisiti soggettivi per contrattare con la PA di ricevere da essa pagamenti;
  • si apre spazio a contenziosi civilistici, poichè è facile immaginare la reazione dell’operatore economico all’avvalimento della risoluzione da parte della PA;
  • si consente l’attivazione, anche prolungata, di un rapporto contrattuale con un soggetto che dichiara il falso.

E’ tollerabile, questo, in base al principio del “risultato”? La risposta non può che essere negativa.

Nel caso esaminato dal Tar Marche, Sezione I sentenza 29.4.2025, n. 312, che aderisce all’orientamento favorevole all’aggiudicazione “fai da te con clausola risolutiva”, il tempo prolungato delle verifiche dei requisiti per l’aggiudicazione è stato causato dall’analisi della posizione dell’operatore economico in merito al rispetto della legge 68/1999.

Come chi scrive ha avuto modo di evidenziare molte volte, il Fvoe non potrà mai essere completo, a causa del sistema estremamente complesso delle verifiche sull’ottemperanza delle imprese agli obblighi di assumere le categorie protette. Quindi, le stazioni appaltanti saranno sempre costrette – a meno che non cambi radicalmente il sistema delle verifiche – a chiedere ai “servizi competenti” sulle politiche attive per il lavoro, di confermare la veridicità di quanto dichiarato dall’operatore economico con il Dgue o altra autocertificazione.

Ma, se i tempi necessari ai servizi competenti alle politiche attive per effettuare tali verifiche si rivelano lunghi, contrariamente a quanto si possa essere portati a credere, non è per inerzie degli enti, ma per oggettive complicazioni della posizione dell’operatore economico.

Si pensi al caso di un’azienda plurilocalizzata, cioè con diverse sedi in diversi territori, ciascuna con unità operative con propri obblighi di assunzione di categorie protette: la verifica deve coinvolgere tutti i servizi territoriali competenti.

Oltre tutto, per adempiere agli obblighi le modalità sono diverse:

  • l’assunzione dei lavoratori;
  • il cosiddetto “computo”, cioè il riconoscimento di una persona già dipendente dell’azienda, risultato disabile per cause non imputabili al datore;
  • l’esonero parziale: l’azienda può, invece di assumere, pagare un importo sostitutivo coprendo così non oltre il 60% delle scoperture;
  • la compensazione territoriale, istituito col quale il datore sposta da un territorio all’altro le scoperture;
  • le convenzioni di programma, mediante le quali l’azienda concorda con i servizi competenti modalità e tempi per assolvere agli obblighi;
  • le convenzioni con cooperative sociali, attraverso le quali, sempre nel rispetto di scadenze specifiche, l’azienda adempie mediante l’assunzione effettuata da una cooperativa sociale, o un’impresa sociale, di categorie protette, nell’ambito di commesse conferite dall’azienda soggetta alla legge 68/1999.

Tutte queste modalità possono anche essere utilizzate in combinazione tra loro. Questo contribuisce a rendere complessa la verifica (il cui termine, assolutamente velleitario, è fissato dalla normativa in 30 giorni), tanto più se appunto l’operatore economico abbia più sedi operative in diversi territori.

Ma, la complicazione sarebbe tutto sommato risolvibile agevolmente, laddove l’operatore economico fosse puntuale nel redigere in modo completo e corretto il “prospetto informativo”, la denuncia annuale delle proprie scoperture, e se adempia in maniera corretta e puntuale con i vari strumenti possibili.

I tempi, invece, generalmente si allungano proprio perchè i prospetti si rivelano incompleti o non aggiornati e le modalità attuative, specie le convenzioni, si rivelano non del tutto adempiute.

Allora, la domanda da porsi è: perchè favorire un’impresa oggettivamente a forte rischio di non risultare in regola con l’adempimento alla legge 68/1999, come dimostrato da tempi lunghi di verifica, a discapito, invece, di un altro concorrente alla gara, che invece si possa verificare in regola in tempi brevi, perchè magari puntuale e corretto nell’adempimento?

Forse, sarebbe il caso di giungere ad una soluzione opposta: indicare alle PA di aggiudicare, trascorso un tempo di 45 giorni senza che si riesca a comprendere se l’aggiudicatario “provvisorio” rispetti gli obblighi di cui alla legge 68/1999, al secondo o al successivo, nelle more dell’accertamento, qualora invece nei confronti dei seguenti in graduatoria risulti agevole la verifica del rispetto dei requisiti, prevedendo per questi la clausola di risoluzione espressa.

Indubbiamente, c’è comunque da mettere profondamente le mani sul sistema della legge 68/1999, oggettivamente inadeguato alle tempistiche e alle necessità delle procedure di gara.

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