L’attuale impossibilità di un aggiornamento in tempo reale dei dati e documenti contenuti nel Fvoe e quelli presenti nelle banche dati delle PA, oltre all’assoluta impossibilità di transito di alcune informazioni (si pensi a quelle connesse alla legge 68/1999) nel fascicolo virtuale, rendono tale strumento solo parzialmente utile ed operante.
Il Tar Puglia Lecce, 9 dicembre 2025, n. 1585, evidenzia molto bene e lucidamente come il Fvoe non costituisca affatto una fonte unica ed esclusiva di verifica della veridicità dei requisiti dichiarati dagli operatori economici. Potrebbe divenirlo, forse, in futuro, quando magari sistemi di intelligenza artificiale permetteranno davvero di convogliare nel Fvoe l’insieme delle molte documentazioni poste a provare la situazione di regolarità degli operatori economici.
Attualmente le cose non stanno così: il Fvoe è solo uno strumento di avvio facilitato dell’istruttoria, ma non certamente la fonte unica ed esclusiva delle informazioni alle quali le PA debbono attingere.
