Il seggio di gara può procedere all’apertura delle offerte economiche e rimettere al RUP la valutazione di anomalia quando l’attività svolta è meramente materiale e non valutativa.
Sotto tale profilo, infatti, l’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 non esclude l’operatività del seggio nelle gare OEPV per attività prive di discrezionalità tecnica.
L’aspetto è stato oggetto di esame da parte del TAR Lombardia, sez. IV, sentenza 21/05/2026, n. 2544.
Il caso esaminato
Una stazione appaltante aveva indetto una procedura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di riscossione della Tari.
All’esito dell’apertura delle offerte economiche, il seggio di gara aveva constatato i ribassi offerti dalle concorrenti e rimesso le offerte al RUP.
Il seggio aveva sospeso la seduta onde sottoporre al R.U.P. “le offerte economiche di entrambe le concorrenti per una valutazione analitica della sostenibilità dei ribassi offerti in relazione, in particolare, ai costi indicati per la manodopera, eventualmente anche richiedendo chiarimenti scritti agli operatori economici”.
La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione della ricorrente ritenendo l’offerta complessivamente inattendibile poiché non risultava adeguatamente giustificato il costo del personale.
L’operatore formulava vari profili di censura, tra i quali lamentava la violazione del disciplinare di gara nella parte in cui aveva previsto che fosse la commissione giudicatrice a valutare le offerte tecniche e quelle economiche e poi a stilare la graduatoria finale.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie, nessuno – neanche il seggio di gara – avrebbe svolto l’istruttoria e la valutazione delle offerte economiche, né vi sarebbe stata la possibilità di redigere la graduatoria tra i concorrenti.
Il ruolo ricoperto in gara dal seggio di gara sarebbe stato, quindi, illegittimo e incompatibile con l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, che ammette la sua costituzione come organo tecnico privo di discrezionalità solo nelle gare aggiudicate col criterio del prezzo più basso.
La decisione del Collegio
I giudici hanno affermato che l’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 si limita a riconoscere espressamente che per le procedure di gara aggiudicate al minor prezzo la valutazione delle offerte, in mancanza di una vera e propria offerta tecnica da esaminare secondo criteri di qualità, possa essere affidata interamente al seggio di gara.
La norma, tuttavia, non impone che il ruolo di detto organo sia confinato esclusivamente a tale tipologia di procedura, ma conferma invece che può operare e finanche gestire l’intera gara laddove l’attività richiesta non comporti spendita di discrezionalità tecnica.
Nel caso specifico, la circostanza che il seggio di gara avesse proceduto all’apertura delle offerte economiche non costituiva causa di invalidità dell’intera procedura, in mancanza di elementi indicativi di un oggettivo vulnus alle regole della trasparenza e par condicio dei concorrenti.
Epilogo
Nel caso specifico, il seggio si era limitato ad aprire la busta telematica delle offerte economiche e constatare la percentuale di sconto offerta dai concorrenti, demandando al R.U.P. ogni valutazione delle stesse.
L’apertura in seduta pubblica con partecipazione telematica degli operatori escludeva ulteriori irregolarità sostanziali.
