La coincidenza delle valutazioni da parte dei commissari non è, di per sé, indice di illegittimità dell’attività svolta dalla commissione di gara.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 10 febbraio 2026, n. 1052.
I fatti di causa
La questione arrivata sul tavolo dei giudici ha avuto riguardo un appalto per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Un concorrente aveva contestato l’operato della commissione di gara, ritenendo che fosse illegittimo. Infatti, l’impresa aveva sostenuto che sarebbero state viziate le modalità di attribuzione del coefficiente con modalità collegiale e non da parte dei singoli componenti la Commissione giudicatrice, atteso che sarebbe stata “falsata la regola di gara cristallizzata nell’art. 21 del Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase”.
Il giudice di prime cure dichiarava improcedibile il ricorso. Seguiva, quindi, il ricorso in appello.
Le considerazioni svolte dal giudice
I giudici hanno evidenziato che la giurisprudenza ha sostenuto quanto segue: “il fatto – oggettivamente desumibile dalla costante coincidenza dei coefficienti assegnati da ciascun commissario alle offerte presentate in relazione a ciascun criterio di valutazione – che l’assegnazione dei coefficienti individuali abbia costituito il frutto del consenso raggiunto in ordine agli stessi in seno al collegio non esclude l’imputabilità degli stessi ai singoli commissari, quale espressione della propria valutazione tecnico-discrezionale circa il merito qualitativo delle offerte, ben potendo il dibattito collegiale assolvere alla funzione di omogeneizzare punti di vista in partenza potenzialmente divergenti: trattasi, in effetti, di una mera modalità di formazione del giudizio proprio di ogni singolo commissario, caratterizzata dalla sua maturazione in forma non isolata, ma attraverso il confronto e la ponderazione di prospettive individuali, tesa alla ricerca di una posizione prevalente o comunque comune.” (Consiglio di Stato, sezione III, 10 febbraio 2025, n. 1012, che richiama Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
Più nel dettaglio, è stato stabilito che “la necessità di superare le posizioni individuali attraverso la loro sintesi mediante un giudizio unitario costituisce la caratteristica propria del procedimento decisionale di tipo collegiale, senza che le diverse modalità attuative del suo principio animatore – a seconda, cioè, che consistano nel confronto tra i commissari collocato a monte dell’assegnazione dei coefficienti individuali ovvero nella successiva trasformazione aritmetica dei coefficienti assegnati isolatamente – ne alterino il funzionamento di fondo o la finalità ad esso sottesa”, atteso che “il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell’ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.”
Secondo i giudici, non si poteva neppure ritenere che la coincidenza di valutazioni per larga parte (856) da parte dei commissari fosse di per sé indice di illegittimità dell’attività del seggio di gara, proprio perché “la mancanza della “fase di valutazione autonoma”… non può essere automaticamente desunta, sulla scorta di un procedimento logico “a ritroso”, dal risultato uniforme (all’interno della Commissione di gara) della valutazione delle offerte, non essendo questo univocamente indicativo, per quanto fin qui detto, del fatto che i coefficienti attribuiti non siano espressivi dell’opinione maturata da ciascun componente della medesima Commissione, sebbene all’esito del confronto interno al collegio” (Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
Conclusione
Nella medesima prospettiva, atteso che risultava che la Commissione si fosse mossa nel rispetto delle regole di gara applicando il criterio dei coefficienti individuali e procedendo successivamente al meccanismo di sintesi dei giudizi quando i giudizi individuali e i relativi coefficienti non fossero risultati coincidenti, non sarebbe stato logico imporre ai commissari l’obbligo di esplicitare la differenziazione delle loro valutazioni quando queste dovessero convergere, anche perché – e il rilievo non era di poco momento – nel caso di specie la ricorrente in primo grado non aveva mosso contestazioni di merito.
In conclusione, l’appello principale è stato ritenuto fondato.
