Gestione operativa delle progressioni verticali

Guida operativa alla gestione delle progressioni verticali, con indicazioni su presupposti, metodi, relazioni sindacali ed utilizzo delle risorse.

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In molte amministrazioni stanno per essere avviate le procedure per le progressioni verticali, a partire da quelle speciali o in deroga previste dall’articolo 13 del CCNL 16.11.2022. Le amministrazioni devono evitare di ripetere gli errori che sono stati commessi nel passato, soprattutto negli enti locali, e che hanno portato il legislatore nel 2009 a disporre il loro superamento.

Le principali indicazioni sono le seguenti: esse vanno inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale; il loro costo è pari alla differenza del trattamento economico tabellare, senza che influisca la posizione di progressione economica o di differenziale stipendiale acquisita; quelle previste dall’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 possono essere effettuate entro il tetto dello 0,55% del monte salari 2018 anche se non sono bilanciate da assunzioni dall’esterno; le procedure vanno definite in un regolamento, che è oggetto di informazione preventiva ed a richiesta di confronto con i soggetti sindacali solo per quelle speciali o in deroga e le amministrazioni possono utilizzare i colloqui tra i criteri per la formazione delle graduatorie. 

 

IL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Tutte le progressioni verticali, siano esse in deroga o speciali ai sensi dell’articolo 13 del CCNL 2019/2021 siano esse effettuate in modo ordinario ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 15 del citato CCNL, danno luogo -per lo meno in termini sostanziali- a nuove assunzioni e, quindi, debbano essere incluse nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, documento che sappiamo essere dallo scorso anno incluso nel PIAO. 

Le scelte legislative e contrattuali di prevedere che esse siano realizzate attraverso procedure comparative -per quelle ordinarie- o valutative -per quelle in deroga- e non più attraverso concorsi interamente riservati o con riserva può determinare degli effetti sulla ripartizione del contenzioso tra giudici ordinari ed amministrativi, ma non consente di escluderle dall’ambito delle assunzioni e, di conseguenza, dalla necessità che siano incluse nel programma del fabbisogno. Il che determina come conseguenza che occorre rispettare tutti i vincoli dettati dalla normativa: il rispetto del tetto di spesa del personale, l’adozione del piano delle azioni positive, l’apprestamento della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e l’assenza di richieste inevase, l’adozione del PIAO, il rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio e della effettuazione delle relative comunicazioni alla Banca Dati per le Amministrazioni Pubbliche e la trasmissione alla Funzione Pubblica tramite SICO del programma del fabbisogno.

Ricordiamo che le progressioni verticali in deroga possono essere effettuate tra lo scorso 1 aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025.

Il costo delle progressioni verticali ordinarie va finanziato dagli enti attraverso le capacità assunzionali. Il costo delle progressioni verticali speciali, per come disposto dal legislatore e dal CCNL, viene invece finanziato dallo 0,55% del monte salari 2018. Se il costo supera questa cifra, occorre il finanziamento attraverso le capacità assunzionali delle amministrazioni. Non si può comunque mancare di sottolineare che in ogni caso si determina un aumento della spesa del personale e che ciò produce delle conseguenze sulle capacità assunzionali.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L’onere aggiuntivo per le progressioni verticali deve essere calcolato sulla base della differenza dei trattamenti economici tabellari calcolata con la tabella G, stipendi tabellari delle nuove aree, tabella allegata al CCNL 16.11.2022. Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto applicato in molti enti, la eventuale corresponsione di progressioni economiche e/o differenziali stipendiali non produce effetti sulla determinazione del costo che deve essere finanziato dal bilancio dell’ente. Si deve infatti ricordare che le progressioni economiche ed i differenziali stipendiali cessano di essere corrisposti al dipendente, ma le relative somme rimangono nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate e diventano disponibili per finanziare il salario accessorio. Peraltro, sempre a carico del fondo, viene posto dal CCNL 16.11.2022 anche l’eventuale assegno ad personam da riconoscere al dipendente nel caso in cui si determini una riduzione del trattamento in godimento.

Il parere Aran CFL 207, che è stato condiviso con la Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione Pubblica, chiarisce, con riferimento alle progressioni verticali speciali o in deroga, che “il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di appartenenza”. Quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, il costo non va determinato in misura pari a tutto il trattamento economico in godimento, con risparmio dato dai minori oneri determinati dalla “cessazione”. Il parere è dettato sulla interpretazione della norma contrattuale, essendo questo l’ambito rimesso alla competenza dell’Aran. A parere di chi scrive esso può essere esteso a tutte le progressioni verticali, comprese quindi quelle ordinarie, fermo restando che con le nuove metodologie di calcolo delle capacità assunzionali disposte dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, gli effetti sostanziali sono gli stessi.
Concludendo su questo punto, si deve ricordare che -a differenza di quanto suggerito in molti enti dalle organizzazioni sindacali- queste risorse non vanno inserite nel fondo per la contrattazione decentrata.

LE ASSUNZIONI DALL’ESTERNO

La prima differenza tra le progressioni verticali in deroga e quelle ordinarie è data dal fatto che le prime non necessitano di un bilanciamento con assunzioni dall’esterno nella stessa area entro il tetto del finanziamento con lo 0,55% del monte salari 2018. In questa direzione va il parere Aran CFL 209, condiviso con la Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione Pubblica: “gli enti hanno la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell’art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell’art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s. 2018 ed in coerenza con i fabbisogni di personale. Se decidono in tal senso, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali speciali della fase transitoria. È il caso di precisare che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto… In conclusione: se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali di cui all’art. 13; se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)”.

Ricordiamo che la scelta di rimettere ai contratti nazionali la possibilità di disciplinare queste progressioni e di consentire, seconda differenza di grande rilievo con quelle ordinarie, la possibilità di partecipare anche a coloro che non hanno il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, è stata espressamente voluta dal legislatore.

LE PROCEDURE

Le procedure per la effettuazione delle progressioni verticali sono oggetto di una disciplina che gli enti si devono dare in sede regolamentare. Tale disciplina è oggetto di informazione preventiva ed a richiesta di confronto per quelle speciali o in deroga di cui all’articolo 13 del CCNL 16.11.2022. Non è prevista alcuna relazione sindacale per quelle ordinarie.
Spetta agli enti locali decidere, nel caso in cui abbiano introdotto nel proprio ordinamento, l’accorpamento dei profili, se limitare l’accesso solamente ai dipendenti che sono inquadrati nella stessa famiglia professionale.

Nelle progressioni verticali in deroga le amministrazioni devono utilizzare i seguenti tre criteri, assegnando ad ognuno di essi il peso di almeno il 20%: “esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; titolo di studio;  competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”. L’Aran, con il recente parere 5318 ha chiarito che “si ritiene che nel quadro dei criteri delineati dalla disposizione contrattuale di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali), oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, .. sia possibile” dare corso alla previsione di colloqui, che possono avere come oggetto anche l’accertamento delle competenze acquisite.

Si deve ritenere che tale lettura si possa estendere anche alle progressioni verticali ordinarie, alla luce della natura comparativa delle relative selezioni.

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