Per “scardinare”, da parte del ricorrente, il giudizio di una commissione non è sufficiente la non condivisione dei giudizi, ma occorre la dimostrazione della totale insostenibilità e inattendibilità del giudizio che la medesima ha espresso.
In conseguenza, la valutazione riservata al giudice amministrativo è “perimetrale” nel senso che le sue contestazioni devono dimostrare che le valutazioni svolte dalla commissione sono palesemente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza 16/2/2024 n. 113
La questione di causa
Un operatore economico che aveva partecipato ad una gara per l’affidamento del servizio inerente la realizzazione di un progetto di riqualificazione delle scuole, impugnava gli atti indicati della procedura ed in particolare, la determinazione con cui era stata escluso.
Il ricorrente espone di essere stato l’unico ad avere partecipato alla gara e di essere stato escluso dalla procedura in ragione del mancato superamento della “soglia di sbarramento” fissata dal disciplinare di gara.
La richiamata previsione della lex specialis prevedeva che “Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, e pertanto saranno esclusi dalla gara, i concorrenti i cui progetti tecnici abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50/90”.
Nella specie, il ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 37,7 per il progetto tecnico ed era pertanto stato escluso, pur avendo presentato, a suo dire, un’offerta tecnica che possedeva tutti gli elementi richiesti dal Disciplinare.
L’operatore economico aveva quindi impugnato gli atti, contestando le valutazioni effettuate dall’Amministrazione, le quali sarebbero risultate viziate per eccesso di potere e, in particolare, per illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Il ricorrente, in sostanza, censurava l’operato dalla stazione appaltante nella parte in cui aveva assegnato al suo progetto tecnico un punteggio basso, in quanto a suo dire la stazione appaltante, alla luce dell’offerta tecnica presentata, avrebbe dovuto riconoscergli almeno 12,30 punti in più, che gli avrebbero consentito di giungere – quantomeno – ai 50 punti minimi e, quindi, di non essere escluso dalla gara.
Inoltre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto esternare le motivazioni che l’avevano portata ad attribuire punteggi così bassi all’unica impresa partecipante, in mancanza, di fatto, di alcuna comparazione.
In altri termini, a detta dell’esponente – pur venendo in rilievo scelte ampiamente discrezionali – sarebbe stato necessario un surplus motivazionale, al fine di rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dalla stazione appaltante nella attribuzione dei punteggi.
Le motivazioni espresse dai giudici
I giudici hanno preliminarmente sottolineato che il servizio messo a gara nella fattispecie, consisteva in un servizio che si caratterizza per la natura prevalentemente intellettuale della prestazione, che come tale richiedeva una valutazione prettamente tecnico-qualitativa da parte della stazione appaltante.
Il collegio ha puntualizzato che, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
In altri termini, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si rivelino manifestamente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie, ma non era questo il caso nella fattispecie esaminata dai giudici.
La giurisprudenza oramai costante e pacifica ha anche chiarito che il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.
Sul punto è stato altresì precisato che se la lex specialis prevede (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.
