Tenere un albo è questione delicata e onerosa. Il che consiglia sempre più di utilizzare come albi i mercati elettronici di Consip ed altre centrali di committenza.
L’albo degli operatori economici, infatti, va aggiornato costantemente, perchè il possesso dei requisiti è transeunte e soggetto a continue variazioni e modifiche.
Insomma, attivare un albo degli operatori economici implica azioni di gestione non di poco conto, direttamente proporzionali al numero degli operatori inseriti ed alla creazione di fasce per importi o tipologie di appalti.
Basterebbe anche questa semplicissima osservazione per rendersi conto che troppo spesso sulla “semplificazione” delle modalità di individuazione degli appaltatori nel sotto soglia si affermano delle valutazioni astratte ed indimostrate.
Vero: sottosoglia non è necessario attivare le procedure ordinarie ed, anzi, queste sono recessive rispetto ad affidamenti diretti o procedure negoziate.
Poi, però, scattano problemi operativi tutt’altro che secondari: l’esercizio certo complesso della discrezionalità tecnica nell’individuare l’affidatario diretto, l’applicazione del principio di rotazione, le accortezze per non frazionare artificiosamente gli importi, la gestione degli albi.
Allo scopo di tenere aggiornato un albo, non solo vanno prodotte le istruttorie per ammettere gli operatori economici all’interno, ma anche simmetriche istruttorie finalizzate alla pronuncia di cancellazione.
Deve risultare chiaro, infatti, che il depennamento di un operatore economico dall’albo implica per questo una chiara perdita di chance e una potenziale compromissione della concorrenza.
Per questa ragione, come spiega la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 6/9/2024, n. 7468, occorre attivare un procedimento nella sostanza uguale e contrario a quello necessario per l’iscrizione.
Non solo: poichè si tratta di un provvedimento finalizzato ad un’eventuale restrizione della sfera di interessi del destinatario, bisogna che sia il frutto di un procedimento avviato secondo le modalità imposte dalla legge 241/1990, con avvio del procedimento e possibilità, quindi, del destinatario di intervenire con osservazioni e documenti. Va, infatti, garantito al massimo dei livelli possibili il contraddittorio procedimentale, fattore, per altro, utile a scongiurare possibili contenziosi successivi, che difficilmente possono rivelarsi fruttuosi per le PA, se queste vìolino i principi del giusto procedimento, come nel caso di specie.
Quindi, la gestione di un albo è certamente un peso operativo, che richiede organizzazione e dimensione strutturale adeguata. Per le “semplificazioni” fraintese come modalità operative buone solo a saltare passaggi o a lavorare meno, in questo ordinamento non c’è spazio, sebbene l’aspirazione di molti sia questa.
