Gli scostamenti “marginali” nella verifica della equivalenza delle tutele tra ccnl

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, di recente, affrontato una importante questione afferente la famigerata verifica della equivalenza delle tutele tra differenti CCNL. Si tratta di un intervento chiarificatore, sia pure, a valenza interinale, che consente di superare un vuoto normativo presente nel nuovo allegato I.01, come noto introdotto dal decreto correttivo (d.lgs.…

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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, di recente, affrontato una importante questione afferente la famigerata verifica della equivalenza delle tutele tra differenti CCNL.

Si tratta di un intervento chiarificatore, sia pure, a valenza interinale, che consente di superare un vuoto normativo presente nel nuovo allegato I.01, come noto introdotto dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024). Il parere in questione è il n. 3522 del 3 giugno 20205.

La questione sollevata dalla stazione appaltante

Una Stazione appaltante, con riferimento all’Allegato I.01, art. 4, D.lgs 31 marzo 2023, n.36 e dall’art. 73 del D.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, ha chiesto al Ministero di confermare che, nel caso in cui l’OE indichi un diverso CCNL nell’offerta, la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche e normative debba avvenire esclusivamente in base ai criteri specificati nei commi 2 e 3 del predetto articolo e, con riferimento al comma 2, se debbano essere valutati in maniera precisa e puntuale tutti gli elementi obbligatori indicati (retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità).

Inoltre, con riferimento al comma 3, la Stazione appaltante ha chiesto di chiarire se sia necessario valutare obbligatoriamente tutti gli elementi indicati (come lavoro supplementare, lavoro a tempo parziale, lavoro straordinario, malattia, maternità, permessi retribuiti, ecc..).

Infine, la S.A. ha chiesto di confermare se, con riferimento al concetto di scostamento marginale delle tutele normative sia necessario attendere le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31/03/2025 (termine ampiamente decorso).

Il riscontro ministeriale

Il Ministero, con riferimento ai quesiti posti ha evidenziato quanto segue. L’art. 4 dell’Allegato I.01, introdotto dal D.Lgs. 20 9/2024, stabilisce i criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara.

Il comma 2 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 elenca i parametri da utilizzare per la valutazione di equivalenza economica, in relazione ai quali il successivo comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito.

Il comma 3 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 indica i parametri sulla cui base effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative.

Il successivo comma 4 specifica che l’equivalenza delle tutele può ritenersi sussistente quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono “marginali”.

Le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’Allegato.

Nella consapevolezza del vuoto normativo creatosi nel frattempo, il Ministero ha affermato nel parere che, nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023.

Si rammenta a tale proposito che il paragrafo 7 della suddetta relazione illustrativa afferma, con riferimento alla equivalenza normativa tra CCNL, che “si può ritenere ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri” delle voci concernenti il trattamento normativo disciplinato dai suddetti CCNL.

Emerge, in sostanza, che le indicazioni fornite dalla relazione illustrativa al bando tipo risultano sicuramente più complete ed esaustive rispetto a quelle contenute nel nuovo allegato introdotto dal decreto correttivo.

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