La sentenza del Tar Toscana , Sez, I, del 17 giugno 2016, n. 1255 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g., da parte di un militare, del diniego di riconoscimento del diritto di riscatto, senza oneri, degli anni del corso di laurea a fini pensionistici -c.d. riscatto a titolo gratuito-, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973.
La citata sentenza del Tar Toscana afferma che rientra nella giurisdizione del G.A. una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g., da parte di un militare, del provvedimento della P.A. di diniego di riconoscimento del diritto di riscatto, senza oneri, degli anni del corso di laurea a fini pensionistici (c.d. riscatto a titolo gratuito), ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973, concernente, in particolare, gli anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi.
Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
La controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (Cons. Stato, sez. II, sentenza 4 giugno 2024, n. 5021).
Ha osservato, in particolare, la suindicata sentenza, che la pretesa fatta valere dal dipendente, infatti, attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo.
L’atto che provvede al riguardo determina, dunque, diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; Id., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705; TAR Liguria, Sez. I, 13 maggio 2024, n. 344; Cass., Sezioni unite, 3 febbraio 1993, n. 1310; Id., 10 maggio 1988, n. 3423).
