I buoni pasto

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 febbraio 2026 sono sostanzialmente confermate le disposizioni sul buono pasto, salva la estensione al lavoro agile, con la previsione di un auspicio a che gli enti si diano una regolamentazione comune della definizione di orario mattutino, pomeridiano e serale.  In tale ambito viene ribadito, previsione non…

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Con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 febbraio 2026 sono sostanzialmente confermate le disposizioni sul buono pasto, salva la estensione al lavoro agile, con la previsione di un auspicio a che gli enti si diano una regolamentazione comune della definizione di orario mattutino, pomeridiano e serale. 

In tale ambito viene ribadito, previsione non sempre attuata, che le amministrazioni non possono imporre limitazioni al numero dei buoni pasto percepibili da parte dei dipendenti.

Dal canto suo la Corte di Cassazione ha ricordato che la erogazione del buono pasto o la istituzione della mensa non hanno un carattere obbligatorio per le amministrazioni.

In premessa si deve ricordare che il valore massimo del buono pasto è attualmente fissato dal d.l. n. 95/2012 in 7 euro.

IL CCNL

La materia è disciplinata dall’articolo 27 del CCNL 23 febbraio 2026, che dispone la sostituzione e disapplicazione dell’articolo 35 del CCNL del 16 novembre 2022. Esso continua a stabilire che il buono pasto o il servizio mensa è erogabile ai dipendenti, nel tetto massimo di 1 per giornata di lavoro, che lavorano la mattina con prosecuzione il pomeriggio, oppure di pomeriggio con prosecuzione serale o di sera con prosecuzione notturna.

Tali prestazioni possono essere rese, per espressa previsione contrattuale nazionale, sia come articolazione ordinaria dell’orario, sia come straordinario, sia come recupero di debiti orari maturati.

Occorre che via sia una pausa di almeno 30 minuti, mentre non è prevista una sua durata massima.

Non è consentita alcuna monetizzazione in caso di mancata erogazione. Sono fatti salvi gli accordi di “maggiore favore in atto”.
Ricordiamo che come relazioni sindacali occorre dare corso alla informazione preventiva e, a richiesta, al confronto sulla “istituzione del servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi”.

Esso spetta ai dipendenti che svolgono attività di “vigilanza e assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario”: l’attività è considerata come orario di lavoro.

Continua ad essere previsto che i CCDI possano prevedere la possibilità per specifici profili professionali di ricevere il buono pasto anche senza la pausa e, quindi, collocando la stessa all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro. Questa deroga può essere prevista per i servizi di vigilanza, di protezione civile, per le attività scolastiche ed educative e per i musei e/o le biblioteche e deve essere motivata dalla necessità di non interrompere il servizio.

Il buono pasto spetta anche ai lavoratori agili, ovviamente in presenza delle condizioni che ne legittimano la erogazione.

La dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL contiene l’auspicio che gli enti si diano la seguente “uniforme definizione delle fasce orarie considerate ai fini della maturazione dei requisiti per fruire dei buoni pasto: prestazioni mattutine (dalle ore 6.01 alle ore 13.00), prestazioni pomeridiane (dalle ore 13.01 alle ore 19.00), prestazioni serali (dalle ore 19.01 alle ore 21.59) e prestazioni notturne (dalle ore 22 alle ore 6)”. Orario quest’ultimo che è previsto come vincolante dal legislatore e dai CCNL.

IL TETTO MASSIMO SETTIMANALE

Il comma 8 del citato articolo 27 così dispone espressamente: “I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni” previste dallo stesso contratto nazionale.
Non siamo in presenza di una disposizione innovativa: essa riprende inatti le previsioni dettate all’articolo 35, comma 8, del CCNL 16.11.2022. 

Ma non per questo si deve evidenziare che molto spesso la norma è disapplicata. Vi sono infatti in molte amministrazioni disposizioni regolamentari che limitano ad un tetto massimo settimanale il numero dei buoni pasto erogabili. Ed invece, facciamo un esempio concreto: se un dipendente che lavora su 5 giorni la settimana, oltre ai 2 rientri pomeridiani, nelle altre 3 giornate effettua tali rientri per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, che devono ovviamente essere autorizzate da parte del dirigente e/o responsabile, ovvero presta la sua attività, previa autorizzazione del dirigente e/o responsabile, per il recupero di debiti orari maturati con la utilizzazione dell’istituto della flessibilità, ha diritto a 5 buoni pasto nella stessa settimana e la norma regolamentare che, ad esempio, li limita come numero massimo a 2 o 3 deve essere disapplicati. 

Così negli enti che introdurranno la settimana di 4 giorni ed in cui di conseguenza, in ognuna di tali giornate dovrà essere rispettato l’orario di 9 ore, le amministrazioni dovranno erogare 4 buoni pasto ai dipendenti.

LA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA E LA EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Non vi è un obbligo delle amministrazioni ad istituire il servizio mensa o ad erogare i buoni pasto; è quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 5447/2026.

Ci viene in premessa ricordato che “l’istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis, dall’art. 45 del CCNL14.9.2000, applicabile alla fattispecie oggetto di causa.. La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all’esito della disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l’ha sostituita con quella dettata dall’art. 35”. 

Sulla base di tali disposizioni non si può sostenere che, “fermo il diritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, la facoltatività concessa all’ente riguarderebbe unicamente le modalità di adempimento dell’obbligazione, ossia la scelta fra l’istituzione della mensa aziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio. Si tratta di un’esegesi che mortifica del tutto il significato delle parole utilizzate nella disposizione in rilievo e perviene ad un esito interpretativo non rispettoso della volontà delle parti stipulanti, chiaramente indirizzata a bilanciare la tutela del lavoratore pubblico con le esigenze di carattere finanziario dell’amministrazione locale”. Ed ancora, “è significativo rimarcare la differenza dei termini utilizzati rispetto a quelli che figurano nella disciplina antecedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, che conteneva un preciso impegno a carico dell’ente territoriale, impegno al quale non fa cenno alcuno la clausola oggetto di interpretazione che, lo si ribadisce, prevede la sola possibilità dell’istituzione, alla quale è poi condizionata anche la previsione della obbligazione alternativa della corresponsione del buono pasto. D’altro canto è agevole osservare che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative”.

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