La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 1/2026, nega la possibilità per un Comune di usare risorse proprie per adeguare un immobile comunale alla normativa per la realizzazione di caserme su richiesta dei Carabinieri. La tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza è competenza esclusiva dello Stato e i relativi oneri gravano sul bilancio statale. La collaborazione degli enti locali è ammessa solo nei casi tipizzati da specifiche norme o convenzioni previste dalla legge, di natura eccezionale e non estensibile. In assenza di tali presupposti, l’intervento configurerebbe una sostituzione di fatto del Comune in attività riservate allo Stato.
