E’ sempre necessario effettuare i necessari controlli sulla corretta esecuzione degli appalti pubblici.
L’adempimento è spesso trascurato dalle stazioni appaltanti, ma va ottemperato con costanza e precisione, ma soprattutto documentato opportunamente.
La questione è stata oggetto di analisi a seguito di un recente intervento di ANAC, in sede di un controllo effettuato su una Stazione Appaltante di grandi dimensioni.
Si tratta della Deliberazione n. 413 del 11 settembre 2024.
L’Autorità ha puntualizzato che i controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall’offerta tecnica.
Il caso specifico
Nel caso specifico l’Autorità aveva avviato un’indagine conoscitiva di carattere generale avente ad oggetto i controlli effettuati dalle Stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, previa analisi, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, degli affidamenti di importo maggiormente significativo per i quali risultavano richiesti e perfezionati i relativi CIG.
Una delle stazioni appaltanti oggetto di indagine aveva affidato un appalto di pulizia e igiene ambientale per i propri uffici.
Ad avviso del RUP un’attività di esecuzione dei controlli totalmente accentrata in capo al DEC e ad un numero contenuto di assistenti DEC in servizio presso l’Amministrazione in questione (di considerevoli dimensioni), sarebbe stata inefficace.
Si era quindi reso necessario il coinvolgimento di apposite strutture periferiche presso le quali vi sarebbero state figure professionali che, nonostante non fossero formalmente nominate quali figure preposte all’appalto, sarebbero state debitamente formate per lo svolgimento dei controlli in corso di esecuzione e avrebbero fornito un contributo informativo fondamentale che, sostanzialmente, avrebbe reso più agevoli le valutazioni sulla corretta esecuzione del servizio da parte del DEC e del RUP e, di conseguenza, più efficaci i controlli eseguiti.
Al DEC era demandata la verifica delle risultanze dei rendiconti mensili e la regolare esecuzione delle prestazioni rendicontate anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto.
Il RUP avrebbe dovuto esercitare l’attività di controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni, ed indicare la procedura per la segnalazione di inadempimenti e/o disservizi all’Ufficio Risorse materiali.
Il RUP aveva affermato che la segnalazione formale del disservizio era l’unico strumento previsto contrattualmente per assicurare una corretta esecuzione del servizio di pulizia.
Le precisazioni dell’ANAC
Tuttavia, l’ANAC ha rilevato che, nel caso specifico, i controlli in corso di esecuzione dell’appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia ed igiene ambientale da svolgersi presso le sedi dell’Ente non risultano adeguatamente documentati ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini previsti dal Contratto normativo ed esecutivo, dal Capitolato e dall’offerta del RTI appaltatore.
Il Direttore dell’esecuzione non risultava aver adeguatamente documentato lo svolgimento delle funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal Contratto e dal Capitolato.
Infine, il RUP non risultava aver documentato l’adeguato assolvimento delle funzioni di coordinamento e di controllo sull’esecuzione dell’appalto.
L’Autorità in diverse occasioni ha avuto modo di sottolineare che i controlli in corso di esecuzione sono essenziali per curare al meglio la concreta realizzazione dell’interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento degli appalti pubblici.
Gli operatori economici affidatari sono tenuti ad adempiere correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo i contratti di appalto a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dalle clausole contrattuali oltreché dal capitolato tecnico.
In tale ottica, dunque, i controlli sulla fase esecutiva devono essere adeguati ed effettivi e non possono tradursi in mere formalità da parte dei soggetti deputati ad espletare i controlli, che viceversa sono tenuti ad eseguire sempre un controllo sostanziale volto a verificare che le prestazioni rese siano state eseguite adeguatamente.
Solo a seguito di tale controllo formale e sostanziale è possibile procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, mentre il ritardato o il non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali può comportare l’avvio del procedimento per la comminazione delle penali.
