Sul portale lavoripubblici.it l’articolo “Equo compenso: tutelare la norma da chi vuole già cambiarla” approfondisce un altro dei temi lasciati irrisolto dal un d.lgs 36/2023 che ogni giorno di più disvela le proprie lacune.
L’approfondimento sintetizza quanto suggerisce Inarcassa per provare a conciliare le regole del codice con quelle della norma sull’equo compenso: soluzioni semplici ad un problema complesso, che fanno intravedere tutti i punti gravemente deboli del codice.
Per esempio, la concezione secondo la quale nel sottosoglia non conti la componente prezzo, perchè tanto l’affidamento diretto si può fare senza alcun confronto concorrenziale, ci pensa poi la “rotazione”.
Chiaro che in tal modo i professionisti possono pensare di ottenere tutela economica adeguata, pretendendo l’applicazione delle regole dell’equo compenso.
Ma, Inarcassa propone la visione totalmente distorta e travisata delle possibilità di affidamento diretto nel sotto soglia: quella, cioè, che la PA possa realmente affidare a chi vuole, quando vuole, come vuole, a qualsiasi prezzo, contando che qualsiasi eventuale lesione alla concorrenza ed al buon andamento sia mondata dalla successiva rotazione. Nel frattempo, però, concorrenza, qualità, efficacia, possono essere irrimediabilmente compromesse, nel nome dei principi, vuoti e pericolosi, del “risultato” e della “fiducia”.
Purtroppo, il codice ha compiuto scelte a dir poco sciagurate nel regolare il sottosoglia, fornendo l’impressione appunto che sia possibile per le PA decidere di affidare le prestazioni contrattuali facendo totalmente a meno di utilizzare quel minimo di prudenza, e quindi procedura, che adotterebbe qualsiasi buon padre di famiglia o amministratore di condominio. Chi affiderebbe un servizio costoso e dai risvolti tecnici delicati, come quello della progettazione di un intervento edilizio nella sua proprietà, senza aver consultato preventivamente più di un tecnico?
Perchè, fermo restando che è corretto applicare l’equo compenso ed assicurare ai professioni la retribuzione corrispondente alla qualità del lavoro prestato, si può e si deve discutere delle voci che compongono la prestazione, della loro incidenza, di come, insomma, il professionista pensa di strutturare il compenso, senza imporre ribassi.
Affidare direttamente o non considerare in alcun modo rilevante l’elemento prezzo, anche con riferimento alle prestazioni tecniche connesse agli appalti, è un metodo operativo che manifestamente si allontana da qualsiasi “risultato” accettabile e condivisibile e compatibile con i principi costituzionali ed europei. Ma, il codice, letto di sguincio, come molte amministrazioni fanno e come purtroppo la sua stesura permette, consente applicazioni totalmente disfunzionali, che vengono addirittura elevate a rivendicazione da alcune categorie di professioni ed operatori economici. A dimostrazione che le norme non sono davvero in grado di tutelare un “risultato” corrispondente ad interessi pubblici e generali, ma facilmente piegabile ad interessi particolari ed egoistici.
