Le amministrazioni locali e regionali, nonché tutte le PA, sono tenute a recuperare le somme illegittimamente erogate al personale dipendente ed ai dirigenti che le hanno percepite. Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 16/2014 e dal d.lgs. n. 75/2017, tale recupero deve essere fatto a carico del fondo per la contrattazione decentrata solamente nel caso in cui la illegittimità si è concretizzata nella costituzione del fondo per le risorse decentrate.
Una deroga, peraltro assai controversa, è stata prevista nella interpretazione del d.l. n. 16/2024 ma comunque solamente per i compensi percepiti dal personale, anche dirigenziale, tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 ed il 31 dicembre 2012, anno in cui si è conclusa la fase transitoria per l’adeguamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa ai principi dettati dal citato d.lgs., cd legge Brunetta.
E’ questa una indicazione che la giurisprudenza del lavoro, ivi compresa la Corte di Cassazione, fornisce in modo consolidato ed a cui le amministrazioni pubbliche devono necessariamente dare applicazione. In tale direzione vanno anche le risultanze delle relazioni ispettive condotte dalla Ragioneria Generale dello Stato. La violazione di queste disposizioni determina la maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile.
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ILLEGITTIME
Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare quanto hanno versato ai dipendenti a titolo di progressioni economiche che si sono dimostrate illegittime, non essendo configurabile lo svolgimento di mansioni superiori e senza tenere conto della eventuale percezione in buonafede. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 21978/2025.
Vengono dettati i 3 principi di diritto che sono dettati in modo molto chiaro e preciso dalla sentenza:
1) “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la sua conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale tale atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la stessa P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata, agendo per la restituzione delle somme indebitamente versate“;
2) “Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi“;
3) “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica nell’ambito di un’area professionale omogenea non comporta l’esercizio di mansioni superiori e, pertanto, nelle ipotesi di illegittimità di detta progressione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c. e la P.A. ha il dovere di ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso“.
Ci viene inoltre detto che “il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi corrisposti in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”.
Viene infine ricordato che “la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha negato che possa escludersi il diritto della P.A. a chiedere indietro le somme indebitamente versate solo per ragioni collegate al legittimo affidamento del debitore”.
LA INDENNITA’ DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO ED IL CD GALLEGGIAMENTO
I segretari devono restituire tutte le somme che hanno percepito con una applicazione illegittima della clausola del cd galleggiamento. Sono questi i principi dettati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19609/2025. Essa ha rigettato il ricorso proposto, confermando le pronunce di primo e di secondo grado.
Leggiamo che “nel pubblico impiego privatizzato trova applicazione il principio secondo cui non è configurabile un diritto quesito del dipendente a percepire -o a trattenere se già corrisposto- un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, e secondo cui l’affidamento ingenerato dalla sua corresponsione non vale a consolidare tale diritto, poiché, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove ne sussistano i presupposti”.
Nel merito ci viene detto che “l’indebito è conseguito all’erronea applicazione del CCNL, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali, ai fini dell’applicazione della regola – ex art. 41, comma 5, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 – del c.d. riallineamento (nda o galleggiamento) della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente, si deve tener conto dell’importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all’interpretazione letterale del comma in questione, che, nell’attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall’altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del riallineamento, sicchè è aderente alla ratio della disposizione pattizia – da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l’ente locale – che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva.. Vi è dunque un’inesistenza originaria del titolo, con conseguente diritto/dovere dell’Amministrazione di recuperare quanto pagato”.
Ci viene inoltre detto che “risulta inapplicabile a tale ipotesi la norma di cui all’art. 2126 cod. civ., in quanto quest’ultima previsione è riferita all’ipotesi di prestazione lavorativa resa sulla base di un contratto nullo e non all’ipotesi – che nella specie ricorre – in cui il vizio di nullità non concerna il rapporto lavorativo in sé bensì la sua irregolare regolamentazione tramite un atto dispositivo viziato adottato dall’Amministrazione datrice di lavoro, la quale venga ad applicare un trattamento economico diverso da quello previsto dalla fonte legale vincolante, e cioè la contrattazione collettiva di settore”.
Leggiamo infine che “si è chiarito che nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore”.
