Non è condivisibile l’avviso espresso dall’Aran, secondo il quale risulterebbero utilizzabili nello stesso anno di sottoscrizione del contratto decentrato le risorse di parte stabile residue, non spese per qualsiasi motivo.
L’agenzia ha espresso tale indicazione nel parere 1843 del 09.07.2025 in risposta ad un quesito posto da un comune e lo ha ribadito nel recente orientamento applicativo Id: 35353, ove si afferma: “atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa, non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel Contratto Collettivo Integrativo annuale – CCI – una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per atri titoli”.
Tali tesi dell’agenzia non appaiono condivisibili per una serie di ragioni. Occorre premettere come non vi sia alcun dubbio che le risorse della parte stabile del fondo non utilizzate possano andare ad incrementare quelle destinate alla performance.
Ma, non c’è allo stesso modo, alcun dubbio sulle modalità e le tempistiche da rispettare a tale scopo. Esiste, infatti, una specifica disciplina posta dalla contrattazione nazionale collettiva, volta a stabilire le condizioni e le procedure che vincolano gli enti, per utilizzare le poste del fondo non materialmente erogate.ù
Si tratta dell’articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 16.11.2022, che, come noto, disciplina proprio l’utilizzo delle risorse decentrate: “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 (cioè quelle di parte stabile, nda) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.
Come è semplice notare, il contratto collettivo nazionale di lavoro specifica le condizioni ed i tempi, indicando:
- in primo luogo che risorse decentrate di parte stabile non utilizzate nell’anno A, possono essere rese nuovamente disponibili;
- in secondo luogo, specificando che tali risorse sono utilizzabili nell’anno A+1 o negli anni A+n.
Dunque, poichè è il Ccnl a stabilire espressamente la possibilità di utilizzare risorse stabili residue ma solo a partire dall’anno successivo, il parere Aran 12463/2025 e l’orientamento applicativo Id: 35353, secondo i quali sarebbe invece consentito utilizzare i residui nel medesimo anno in corso, non possono considerarsi corrispondente all’assetto normativo.
Infatti, la contrattazione collettiva decentrata integrativa è gerarchicamente subordinata alle leggi e ai contratti collettivi nazionali, ai quali non può derogare. Lo dispone con chiarezza l’articolo 45, comma 3-quinquies, primo periodo, del d.lgs 165/2001: “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa”.
Sono i Ccnl a determinare le modalità di utilizzo delle risorse. La contrattazione decentrata può intervenire solo entro gli ambiti che le siano esplicitamente demandati da quella nazionale.
Laddove l’Aran sostiene che “i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa” e da ciò conseguirebbe l’assenza di divieto a sottoscrivere nel contratto decentrato una clausola per destinare alla performance non dell’anno successivo, ma del medesimo anno in corso, le risorse non utilizzate, va in chiaro contrasto con le norme del Ccnl e del d.lgs 165/2001 citate. Infatti, attribuisce agli enti un potere negoziale del quale non dispongono per la semplice ragione che il Ccnl, come visto sopra, ha deciso modi e tempi di utilizzo di risorse stabili residue, senza lasciare nessun margine di interventi ai contratti decentrati.
Ogni eventuale clausola volta ad anticipare i tempo di utilizzo delle somme residue rispetto al precetto disposto dall’articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 16.11.2022 risulterebbe, quindi, certamente nulla, come dispone sempre l’articolo 45, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001: “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
C’è, oltre tutto, segnalare che il parere Aran è ulteriormente privato di rilievo dal contrasto con altre pronunce dell’Aran stessa, a partire dall’orientamento applicativo Id: 35083, col quale ha espresso una tesi diametralmente opposta: “Dalla formulazione letterale dell’art. 80 comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022, […], si evince che le risorse di parte stabile non interamente utilizzate sono rese disponibili, a titolo di risorse variabile, nell’anno successivo e ove non utilizzate, possono esserlo anche in anni successivi rispetto all’anno in cui si è determinato il mancato utilizzo”.
