Con la sentenza n. 4546/2025, il Tar Lazio ha escluso che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT, possa giustificare l’esclusione di un’offerta da una gara d’appalto. I giudici hanno respinto il ricorso dell’operatore secondo classificato, che contestava l’attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicatario per l’uso dell’IA, basandosi su risposte ottenute proprio da ChatGPT. Il Tar ha ribadito la centralità della valutazione tecnico-discrezionale della commissione e l’inammissibilità di censure basate su giudizi soggettivi e su un uso strumentale dell’IA nel contenzioso.
