Nelle relazioni sindacali si registrano le maggiori novità determinate dalla entrata in vigore del CCNL per il triennio 2022/2024 del personale del comparto delle funzioni locali sottoscritto lo scorso 23 febbraio.
Tali novità si concretizzano sia sul versante delle regole per le tipologie di relazioni sindacali, sia per la contrattazione decentrata, sia per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Cgil, che ricordiamo essere stata confermata dalle elezioni per il rinnovo delle RSU della primavera del 2025 come la organizzazione più rappresentativa nel comparto delle funzioni locali.
Non vi sono invece novità significative, il che va giudicato negativamente, sul versante della contrattazione collettiva decentrata integrativa su base territoriale, che invece andrebbe stimolata ed incentivata, se non resa obbligatoria, per le amministrazioni di minore dimensione.
LE NOVITA’ SULLE RELAZIONI SINDACALI
Per ciò che attiene alla programmazione del fabbisogno e gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, quindi la dotazione organica, viene previsto che gli enti debbano dare corso alla informazione ai soggetti sindacali “almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti” e che tale informazione “è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali”.
Il CCNL amplia le materie che sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di confronto. Sono confermate quelle previste dal contratto del 16 novembre 2022 e sono aggiunte le seguenti: articolazione dell’orario multiperiodale, collocazione temporale della pausa, nonché l’articolazione in via sperimentale su quattro giorni settimanali dell’orario di lavoro; verifica del rispetto della destinazione alla formazione di almeno l’1% del monte salari; definizione dei “criteri per la scelta” dei dipendenti da utilizzare come docenti per la formazione; linee di indirizzo per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro; criteri per la definizione dei tempi di vestizione e di svestizione del personale addetto ai servizi socio sanitario e socio assistenziale; monitoraggio sull’applicazione delle politiche di age management; criteri per la individuazione delle coperture assicurative del personale; criteri per il conferimento delle mansioni superiori.
L’organismo paritetico per l’innovazione deve essere riunito almeno 2 volte l’anno, deve avere un suo regolamento e tra le sue attribuzioni viene inserita anche la formazione del personale dipendente.
LE NOVITA’ SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Sulla base delle previsioni dettate dal CCNL entro il mese di aprile le amministrazioni devono costituire il fondo per la contrattazione decentrata e devono avviare le trattative per il rinnovo del contratto decentrato.
Su questa scelta vengono introdotte le seguenti 2 importanti novità: in primo luogo, non si deve dare corso alla costituzione del fondo ed all’avvio della contrattazione decentrata se non è stato approvato il bilancio preventivo e se non è stato adottato il PIAO, mentre è stato espunto il vincolo della preventiva adozione del conto consuntivo; in secondo luogo, le trattative per la stipula del contratto decentrato devono essere, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 8, comma 1, del CCNL 23.2.2026, condotte “in un’unica sessione negoziale, fatte salve esigenze sopravvenute condivise tra le parti”.
Questo vincolo, che vuole evitare la contrattazione condotta con la tecnica delle cd foglie di carciofo, cioè in modo spezzettato e su singoli temi, conosce una unica possibile deroga: la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata, che può essere effettuata anche su base annuale, con l’auspicio contenuto in una dichiarazione congiunta che nel caso di contrattazione collettiva decentrata integrativa su base territoriale, essa avvenga comunque con cadenza triennale.
Alle materie oggetto di contrattazione decentrata sono aggiunte le seguenti: l’attribuzione degli incentivi delle funzioni tecniche; in materia di lavoro agile e da remoto sia i criteri di accesso che la possibilità di estensione del numero di giornate; i criteri per il trattamento economico da corrispondere al personale in distacco sindacale; la possibilità di incremento del fondo per il lavoro straordinario senza sottrarre risorse al fondo delle risorse decentrate e senza superare il tetto del salario accessorio del 2016; i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla incentivazione dei vigili e derivanti dai proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada; i criteri per corresponsione delle incentivazioni per il personale utilizzato nelle gestioni associate e l’aumento delle indennità previste dal legislatore in favore dei centralinisti non vedenti.
LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CGIL
La Cgil non è più una delle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL: ciò determina in modo automatico la sua estromissione dalle relazioni sindacali nelle singole amministrazioni. Le organizzazioni che possiedono tale requisito sono oggi per il personale del comparto la Cisl, la Uil e il Csa. Si arriva a tale esito sulla base delle disposizioni contenute nel contratto sottoscritto lo scorso 23 febbraio all’articolo 7, comma 2, lettera b). La norma riprende una clausola già prevista dai precedenti contratti nazionali di lavoro e che è comune a tutto il pubblico impiego.
Questa previsione determina le proprie conseguenze sulla informazione preventiva, sul confronto, sugli organismi paritetici per l’innovazione e sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Ciò si traduce nei seguenti effetti: la estromissione dai soggetti destinatari delle informazioni preventive e da quelli che possono partecipare all’incontro che gli enti devono convocare per la illustrazione del programma del fabbisogno; l’impossibilità di richiedere e di partecipare al confronto; la non partecipazione all’organismo paritetico per l’innovazione; il divieto di partecipare alle riunioni di contrattazione collettiva decentrata integrativa e di sottoscrivere tali intese. Come si vede un insieme di conseguenze assai rilevanti e che hanno un carattere tassativo: le amministrazioni non hanno al riguardo alcun margine di apprezzamento discrezionale, anche nel caso in cui questa organizzazione è largamente rappresentativa dei dipendenti dell’ente.
Si può ritenere che la Cgil sia legittimata dallo scorso 24 febbraio a partecipare esclusivamente alle riunioni di contrattazione esclusivamente per la interpretazione autentica dei contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti prima di tale data e ciò in virtù della previsione per cui alla stipula di queste intese concorrono tutti i soggetti che hanno firmato i contratti per i quali opera la interpretazione autentica.
Si deve aggiungere che questa sanzione non opera nei confronti dei componenti le RSU che sono stati eletti nelle liste della Cgil.
Si deve inoltre ricordare che la Cgil non perde i “diritti” che derivano dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali quadro, a partire dai permessi, dai distacchi e da tutte le prerogative previsti per le oo.ss., ivi compresa la convocazione delle assemblee.
Le amministrazioni devono, infine, prestare particolare attenzione, in caso di dissensi tra i soggetti sindacali, al modo con cui determinano la rappresentatività delle stesse ai fini della stipula in modo legittimo dei contratti decentrati. Occorre che gli enti apprezzino con trasparenza e buona fede, tenendo conto dell’assenza dal tavolo della Cgil, se i soggetti favorevoli ad una intesa possono essere considerati come rappresentativi.
